Marcatura CE

D.M. 19 Agosto 1996

DM 19 08 1996

D.M. 19 Agosto 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
(G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO)

In allegato tutti i Quesiti sui LPS VVF 2018

Prevenzione incendi attività 65 - locali di pubblico spettacolo: DM 19/8/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Modifiche introdotte dal DM 6 marzo 2001 e dal DM 18 dicembre 2012.

Con l'entrata in vigore il 7/10/2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1/08/2011, n. 151, i “locali di pubblico spettacolo” (e simili) sono ricompresi al punto 65 dell’allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del DM 16/02/1982. È stato introdotto il parametro relativo alla superficie lorda > 200 m2 per impianti al chiuso, prima non presente.

Non rientrano tra le “attività soggette” (in linea con i precedenti quesiti) le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Rientrano tra le “attività soggette” (in linea con i precedenti quesiti) le palestre. I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (DPR n. 37/98 e DM 16/2/1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.

N

Attività

Categoria

A

B

C

65

locali di spettacolo e di trattenimento in genere (1)(2), impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

 

fino a 200 persone

oltre 200 persone

1 Un acquario all'interno di un edificio di più stanze ove la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, non rientra tra le attività soggette a controllo VVF, in particolare tra quelle di cui ai p.ti 87 o 83 del D.M. 16/02/82, né ai controlli della Commissione di Vigilanza sui L.P.S, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo (Nota DCPREV prot. n. 9518 del 8/7/2011).

2 Le agenzie di scommesse sono soggette ai controlli di prevenzione incendi (n. 65 dell'allegato al DPR 151/2011), in analogia con le indicazioni già fornite per le attività di sale giochi e sale bingo assimilabili (Nota DCPREV prot. n. 6244 del 10/05/2013).

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