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Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 28

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 28

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

GU n. 65 del 18.03.2017

Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2017

Il regolamento (UE) n. 649/2012 ha quali obiettivi principali:

a) attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (PIC)

b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni;

c) contribuire all’uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

d) garantisce che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura si applichino a tutte le sostanze chimiche quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi.

Sostanze interessate di cui al regolamento (UE) n. 649/2012:

a) droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005...
b) materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996...
c) rifiuti disciplinati dalla direttiva 2008/98/CE...
d) armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 428/2009...
e) alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004...
f) mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002...
g) organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE...
h) prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari...

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento limitatamente ai termini effettivamente utilizzati.

2. Le Autorità nazionali designate di cui all’articolo 4 del regolamento sono il Ministero della salute, il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico.

3. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, di seguito «Autorità designata nazionale coordinatrice», provvede a coordinare le Autorità nazionali designate di cui al comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori, per la Commissione, per l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con le Autorità designate dei Paesi membri UE.

Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all’obbligo di notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell’allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far scattare l’obbligo di etichettatura ai sensi dell’articolo 17, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella parte 1, dell’allegato I, del regolamento o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all’obbligo di revisione della notifi ca di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. La medesima sanzione si applica, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, a colui che, relativamente all’operazione di esportazione di un articolo, non ottempera all’obbligo di revisione della notifi ca di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

Art. 4. Violazione dell’obbligo derivante dall’articolo 10 del regolamento in materia di informazioni sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’esportatore o l’importatore che entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all’Autorità designata nazionale coordinatrice di cui all’articolo 2, comma 3, il quantitativo esportato o importato nell’anno precedente, della sostanza, di una miscela o di un articolo, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro. Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 14 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall’obbligo di notifi ca 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’esportatore che non si conforma alle decisioni contenute nelle risposte del Paese importatore di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento, entro il termine stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell’allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far scattare l’obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice o da altro paese importatore, ovvero dopo la validità dello stesso nei termini previsti dall’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento ovvero in mancanza di una decisione di procedere in assenza del consenso ovvero in assenza dell’applicabilità delle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza nei sei mesi che precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza, di cui all’articolo 14, paragrafo 10, primo periodo, del regolamento lo consentano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di un pesticida e non predispone l’etichetta secondo quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 11, del regolamento, ovvero non conformemente a quanto stabilito dallo stesso articolo 14, paragrafo 11, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

Art. 6. Violazione dell’obbligo derivante dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell’allegato V, del regolamento in violazione al divieto di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del citato regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 120.000 euro.

Art. 7. Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 16 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte 3 dell’allegato I del regolamento in favore di una parte della convenzione di Rotterdam, ratifi cata con legge 11 luglio 2002, n. 176, di cui all’allegato VI del medesimo regolamento, che non comunica all’Autorità designata nazionale coordinatrice di cui all’articolo 2, comma 3, le informazioni di cui all’allegato VI, richieste da un’altra parte della convenzione citata entro i termini stabiliti dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 8. Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 17 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’esportatore di sostanze chimiche che non adempie agli obblighi di etichettatura ed imballaggio di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettua un’operazione di esportazione di sostanze chimiche, non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto o incompleto all’obbligo di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, di fornire una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di sostanze chimiche e non ottempera all’obbligo di apporre sull’etichetta la data di scadenza e la data di fabbricazione delle sostanze chimiche, contemplate dall’articolo 17, paragrafo 2, o elencate nell’allegato 1 del regolamento, e se necessario la data di scadenza indicata in riferimento alla distinte zone climatiche di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 9. Attività di vigilanza

1. L’attività di vigilanza, nonché di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dalle Autorità nazionali designate di cui all’articolo 2, comma 2, e, nell’ambito delle rispettive competenze, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. L’attività di cui al periodo precedente è esercitata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernenti il sistema dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo.

2. Al f ne di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, le «Autorità nazionali designate» di cui all’articolo 2, comma 2, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Corpo della Guardia di fi nanza e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano le modalità operative idonee ad attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall’articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.

3. È disposto, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o della miscela ovvero di un articolo, non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto, alle previsioni del regolamento. Le sostanze chimiche, le miscele o gli articoli sottoposti a sequestro non conformi al regolamento ed elencati negli allegati I e V dello stesso, sono distrutti a cura e spese del trasgressore. 4. I soggetti che svolgono l’attività di vigilanza di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente. Art. 10. Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifi cazioni.
...
segue

Regolamento (UE) n. 649/2012

Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH

Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP

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