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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408

Decisione di esecuzione UE 2024 2408   Norme armonizzate Direttiva macchine Settembre 2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 / Norme armonizzate Direttiva macchine Settembre 2024

ID 22557 | 16.09.2024 / In allegato

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 della Commissione del 13 settembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per le piattaforme elevabili, le macchine movimento terra, gli apparecchi di sollevamento e le porte pedonali motorizzate

GU L 2024/2408 del 16.9.2024

Entrata in vigore: 16.09.2024

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Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE

Vedi la sezione 2019/2024 "Norme armonizzate click"

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità delle norme armonizzate o di parti di esse, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nell’allegato I di tale direttiva e coperti da tali norme armonizzate o da parti di esse.

(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («richiesta»).

(3) In base alla richiesta, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione (4): EN 1570-1:2011+A1:2014, e EN 13557:2003+A2:2008. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 1570-1:2024 e EN 13557:2024.

(4) Inoltre, sempre sulla base della richiesta, il CEN ha modificato le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione: EN ISO 3164:2013 e EN 16005:2012 e relativa rettifica EN 16005:2012/AC:2015. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata modificativa EN ISO 3164:2013/A1:2024 e della norma armonizzata consolidata EN 16005:2023+A1:2024.

(5) La Commissione ha valutato, insieme al CEN, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta.

(6) Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE: EN 1570-1:2024, EN ISO 3164:2013 e relativa modifica EN ISO 3164:2013/A1:2024, EN 13557:2024 e EN 16005:2023+A1:2024. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 1570-1:2024, EN ISO 3164:2013 e relativa modifica EN ISO 3164:2013/A1:2024, EN 13557:2024 e EN 16005:2023+A1:2024 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

(8) È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 1570-1:2011+A1:2014, EN ISO 3164:2013, EN 13557:2003+A2:2008 e EN 16005:2012 e relativa rettifica EN 16005:2012/AC:2015, in quanto tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.

(9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le proprie macchine contemplate dalle norme armonizzate EN 1570-1:2011+A1:2014, EN ISO 3164:2013, EN 13557:2003+A2:2008 o EN 16005:2012 e relativa rettifica EN 16005:2012/AC:2015, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.

(11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 16 marzo 2026.

...

ALLEGATO

Nell’allegato I, parte terza, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, il punto 2 è così modificato:

(1) le righe 132, 182, 423 e 514 sono soppresse;

(2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

«132 bis

EN 1570-1:2024
Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili
Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco»;

«182 bis

EN ISO 3164:2013
Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione
Specifiche per il volume limite di deformazione (ISO 3164:2013)
EN ISO 3164:2013/A1:2024»;

«423 bis

EN 13557:2024
Apparecchi di sollevamento - Dispositivi e stazioni di comando»;

«514 bis

EN 16005:2023+A1:2024
Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso - Requisiti e metodi di prova».

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