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Decreto interministeriale 03 giugno 2024

Decreto interministeriale 03 giugno 2024

Decreto interministeriale 03 giugno 2024 / Rapporto biennale personale maschile e femminile aziende > 50 dip. (Scad. 15.07.2024)

ID 21993 | 26.06.2024 / In allegato - Adozione Comunicato GU  n.148 del 26.06.2024

Decreto interministeriale 03 giugno 2024 - Modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.  

Adozione del decreto 3 giugno 2024, concernente le modalita' per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti. (GU  n.148 del 26.06.2024)

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Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, e nelle more del recepimento delle direttive (UE) 2023/970 e 2024/1500, il presente decreto definisce le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.

2. Le aziende pubbliche e private che occupano più di cinquanta dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati. La presentazione del rapporto è effettuata a cura del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, come previsto dall’articolo 2, comma 2.

3. Le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.

4. Ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono redigere il rapporto di cui al comma 1 su base volontaria, utilizzando le medesime modalità telematiche definite con il presente decreto.

Articolo 2 (Modalità di presentazione del rapporto)

1. Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo allegato (Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente decreto. A tal fine, sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico.

2. Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.

4. Al termine della procedura di compilazione dei moduli di cui al comma 1, l’applicativo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

5. Ai sensi del citato articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il medesimo applicativo informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

6. L’accesso ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.

7. Per l’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti trasmessi da aziende con sede legale all’estero, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali consente l’accesso all’applicativo informatico da parte delle consigliere e dei consiglieri di parità della regione e della città metropolitana o dell’ente di area vasta ove è situata la sede, dipendenza o unità produttiva che ha presentato il rapporto.

8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali consente altresì l’accesso all’applicativo informatico per l’analisi dei dati contenuti nel rapporto unico di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, alle consigliere e ai consiglieri di parità della regione e della città metropolitana o dell’ente di area vasta ove è situata l’unità produttiva con più di 50 dipendenti.

9. La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine di cui all’articolo 4, comma 1.

10. Nel rispetto della tutela dei dati personali, una copia del rapporto deve essere resa disponibile dalla consigliera o dal consigliere di parità, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali che già ne sono in possesso ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al lavoratore che ne faccia richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal medesimo decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

11. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, laddove dall’esame del rapporto biennale le consigliere ed i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l’esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni. Restano, in ogni caso, ferme le facoltà riconosciute alle consigliere e ai consiglieri regionali e nazionali di parità dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 per la rimozione delle discriminazioni accertate.

Articolo 3 (Elenchi delle aziende obbligate alla presentazione del rapporto)

1. Ai sensi dell’articolo 46, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, attraverso l’applicativo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è reso disponibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di cui al presente decreto. Analogamente sono resi altresì disponibili alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.

2. Ai fini del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce le relative informazioni dall’INPS, dalle strutture del Sistema camerale e dagli altri enti che ne sono già in possesso, anche attraverso specifici accordi finalizzati all’interconnessione delle banche dati.

Articolo 4 (Termine per la presentazione del rapporto biennale e disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate con il presente decreto, limitatamente al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

2. Fino a quando non sia reso disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’applicativo informatico per la compilazione del rapporto biennale, per partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione di tale documento l’azienda può produrre copia del rapporto già presentato con riferimento al biennio precedente. Resta fermo l’obbligo, all’avvenuta compilazione, di fornire alla stazione appaltante anche il rapporto relativo all’ultimo biennio entro il termine di scadenza previsto per la presentazione dello stesso.

Articolo 5 (Aggiornamenti)

1. Eventuali modifiche e aggiornamenti al modello allegato al presente decreto sono adottati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l’Autorità politica delegata per le pari opportunità.

Articolo 6 (Disposizioni finali)

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 29 marzo 2022 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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