Marcatura CE

Decisione (UE) 2023/136

Decisione UE 2023 136

Decisione (UE) 2023/136

ID 18708 | 20.01.2023

Decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2023 che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei basati nell’Unione della compensazione nell’ambito di una misura mondiale basata sul mercato

GU L 19/1 del 20.1.2023

Entrata in vigore: 21.01.2023

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Articolo 1

All’articolo 12 della direttiva 2003/87/CE sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. Entro il 30 novembre 2022 gli Stati membri notificano agli operatori aerei che, per l’anno 2021, i loro obblighi di compensazione ai sensi del punto 3.2.1 delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate dell’ICAO in materia di tutela dell’ambiente per il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (“SARP di CORSIA”) sono pari a zero. Gli Stati membri inviano tale notifica agli operatori aerei che soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, compresi le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; e

b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui all’allegato I della presente direttiva e all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche di tale Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Ai fini del primo comma, lettera b), non si tiene conto delle emissioni di CO2 dei seguenti tipi di voli:

i) voli di Stato;

ii) voli umanitari;

iii) voli per servizi medici;

iv) voli militari;

v) voli per attività antincendio;

vi) i voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell’aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva.

7. Nell’attesa di un atto legislativo che modifichi la presente direttiva per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e qualora il termine per il recepimento di tale atto legislativo non sia scaduto entro il 30 novembre 2023 e il fattore di crescita del settore per le emissioni del 2022, che sarà pubblicato dall’ICAO, sia pari a zero, gli Stati membri notificano, entro il 30 novembre 2023, agli operatori aerei che, per l’anno 2022, i loro obblighi di compensazione ai sensi del punto 3.2.1 delle SARP di CORSIA dell’ICAO sono pari a zero.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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