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Regolamento delegato (UE) 2020/217

Regolamento delegato UE 2020 217

Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV adeguamento al Progresso Tecnico)

Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento.

GU L 44/1 del 18.02.2020

Entrata in vigore: 9.03.2020

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019.

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Modifiche/Rettifiche:

Rettifica regolamento delegato (UE) 2020/217

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Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue:

1) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

3) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2 Rettifica del regolamento (CE) n. 1272/2008

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 è rettificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Prima del 1° ottobre 2021 le sostanze possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente regolamento.

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ALLEGATO I

L’allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

(1) Il paragrafo introduttivo è modificato come segue:

«Le indicazioni figuranti nelle sezioni da 2.1 a 2.10 e nella sezione 2.12 sono attribuite alle miscele come disposto dall’articolo 25, paragrafo 6.»

(2) È aggiunta la seguente sezione 2.12:

«2.12. Miscele contenenti biossido di titanio

L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione:

EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.”

L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:

EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.”

Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210.»

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