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Decreto 18 luglio 2018

Decreto 18 luglio 2018

Decreto 18 luglio 2018

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto n. 6793)

(GU n.206 del 05.09.2018)

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Art. 1 Ambito di applicazione

1) Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. in materia di:

a. Produzione vegetale;
b. Produzione animale;
c. Prodotti trasformati;
d. Norme di conversione;
e. Norme di produzione eccezionale;
f. Etichettatura;
g. Controllo;
h. Trasmissione di informazioni alla Commissione europea.

2) Ai fini del presente decreto si intende:

a. per Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI I, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
b. per Organismo di controllo: l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 20/2018.

3) Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 834/2007 con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero adotta la norma nazionale relativa all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell'adozione della disciplina nazionale, le eventuali norme private devono risultare conformi alle procedure ed ai parametri minimi individuati nell'Allegato 1 del presente decreto.

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