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Fissaggio del carico: la nuova Direttiva 2014/47/UE e le norme tecniche

Fissaggio del carico: la nuova Direttiva 2014/47/UE e le norme tecniche EN/ISO / Testo Consolidato 2022

ID 2245 | Update news 19.05.2023 / In allegato

Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 127 del 29.4.2014)
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Fissaggio del carico: l'appoggio alle norme tecniche EN/ISO nella nuova Direttiva 2014/47/UE anche per le merci non pericolose, al via definitivo nel 2018.

La Direttiva 2014/47/UE del 3 Aprile 2014 abroga la direttiva 2000/30/CE e fornisce nuove prescrizioni per l’esecuzione dei controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ambientale.

La Direttiva si applica a tutte le merci, pericolose o non ai fini del trasporto, con adozione da parte degli Stati membri dal 20 maggio 2018.
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Modificata da:

- M1 Direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 (GU L 342 45 27.9.2021) - Consolidato 2022

Rettificata da:
- C1 Rettifica, GU L 197 del 4.7.2014, pag. 87 (2014/47/UE)
- C2 Rettifica, GU L 219 del 22.8.2019, pag. 77 (2014/47/UE)
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L’Articolo 13 della Direttiva, riporta le gli obblighi sul controllo della fissazione del carico.

Articolo 13. Controllo della fissazione del carico

1. Durante il controllo su strada un veicolo può essere sottoposto all’ispezione della fissazione del suo carico a norma dell’allegato III, per accertare che il carico sia fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente. I controlli possono essere effettuati per verificare che durante tutte le fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di emergenza e le manovre di avvio in salita:

- i carichi possano subire solo minimi cambiamenti di posizione gli uni rispetto agli altri e rispetto alle pareti e superfici del veicolo e
- i carichi non possano fuoriuscire dal compartimento destinato alle merci o muoversi al di fuori della superficie di carico.

2. Fatte salve le prescrizioni applicabili al trasporto di determinate categorie di merci come quelle oggetto dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) (1), la fissazione del carico e il controllo della fissazione del carico possono essere effettuati conformemente ai principi e, se del caso, alle norme di cui all’allegato III, sezione I.

Si può utilizzare l’ultima versione delle norme di cui all’allegato III, sezione I, punto 5.

3. Le procedure in merito alle conseguenze di cui all’articolo 14 possono essere applicate anche in caso di carenze gravi o pericolose della fissazione del carico.

4. Gli Stati membri dispongono che il personale impegnato nel controllo della fissazione del carico riceva un’adeguata formazione a tal fine

(1) Recepito dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata tra l’altro dalla direttiva 2012/45/UE della Commissione (GU L 332 del 4.12.2012, pag. 18)

Allegato III

I. Principi in materia di fissazione del carico

1. La fissazione del carico è in grado di resistere alle seguenti forze risultanti da accelerazioni/decelerazioni del veicolo:

- in direzione di marcia: 0,8 volte il peso del carico e
- in direzione laterale: 0,5 volte il peso del carico e
- in direzione contraria a quella di marcia: 0,5 volte il peso del carico
- e deve, in generale, impedire l’inclinazione o il ribaltamento del carico.

2. La distribuzione del carico tiene conto dei carichi massimi autorizzati per asse e dei carichi minimi per asse necessari entro i limiti della massa massima autorizzata del veicolo, in linea con le disposizioni legali in materia di pesi e dimensioni dei veicoli.

3. Nel fissare il carico va tenuto conto dei requisiti relativi alla resistenza di determinati componenti del veicolo, quali le pareti anteriore, laterali e posteriore, i montanti o i punti di ancoraggio, qualora tali elementi siano utilizzati per la fissazione del carico.

4. Per la fissazione del carico possono essere utilizzati, anche in combinazione tra loro, uno o più dei seguenti metodi:
- immobilizzazione,
- bloccaggio (locale/generale),
- ancoraggio diretto,
- ancoraggio per attrito.

5. Norme applicabili:

- EN 12195-1 Calcolo delle forze di ancoraggio
- EN 12640 Punti di ancoraggio
- EN 12642 Resistenza della struttura del veicolo
- EN 12195-2 Cinghie di tessuto di fibra chimica
- EN 12195-3 Catene di ancoraggio
- EN 12195-4 Funi di ancoraggio di acciaio
- ISO 1161, ISO 1496 Contenitore ISO
- EN 283 Casse mobili
- EN 12641 Teloni impermeabili
- EUMOS 40511 Pali Montanti
- EUMOS 40509 Imballaggio per il trasporto

Pertanto il soggetto che assolve al ruolo di caricatore deve prendere le appropriate misure affinché il carico venga effettuato in modo da garantire la sicurezza durante la successiva fase di trasporto.
Per ottemperare a tali disposizioni occorre applicare le norme suddette in materia di fissazione del carico e costruzione di veicoli e container.

Codice della strada
Art. 164 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni 

“Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.”

Vedi documento riepilogativo fissaggio del carico

Fissaggio del carico   Normativa e Documenti

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