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Regolamento delegato (UE) 2024/1682

Regolamento delegato  UE  2024 1682

Regolamento delegato (UE) 2024/1682 / Modifica Regolamento fertilizzanti (Stallatico trasformato)

ID 22053 | 13.06.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/1682 della Commissione, del 4 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell’UE

GU L 2024/1682 del 13.6.2024

Entrata in vigore: 03.07.2024

__________

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

(1) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLLEGATO I

Nell’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 la CMC 10 è sostituita dalla seguente:

« CMC 10: PRODOTTI DERIVATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009

1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione secondo quanto determinato a norma di tale regolamento e il cui elenco figura nella seguente tabella, come ivi specificato:

N. Materiale costituente Prescrizioni aggiuntive
  Stallatico trasformato che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2023/1605 (1)

1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere stallatico trasformato solo se quest’ultimo è stato trattato per raggiungere un punto finale a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 al più tardi 36 mesi prima della firma della dichiarazione UE di conformità per il prodotto in questione e se il materiale è stato sottoposto a trasformazione aggiuntiva in modo da soddisfare almeno una delle condizioni seguenti:

a. almeno il 90 % (massa secca) del materiale può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm;

b. il materiale è stato granulato sotto pressione, pellettizzato, essiccato a temperature superiori a 100 °C o è stato sottoposto a un processo equivalente atto a garantire che il contenuto di semi di erbe infestanti e di propaguli vitali nello stallatico trasformato non sia superiore a 3 unità/l; o

c. il materiale soddisfa almeno uno dei criteri di stabilità di cui alla CMC 3, punto 5.

1.2. Il materiale di cui al punto 1.1 può essere sottoposto a uno o più dei processi aggiuntivi seguenti:

a. i metodi di trasformazione di cui alla CMC 2;

b. un trattamento biologico che prevede nitrificazione e denitrificazione;

c. la separazione meccanica delle frazioni solida e liquida;

d. i processi di recupero dei nutrienti e/o del carbonio organico, senza l’intenzione di modificare altrimenti il materiale;

e. un processo chimico per modificare il pH, senza l’intenzione di modificare altrimenti il materiale;

f. un trattamento fisico per la rimozione dell’acqua e la trasformazione del materiale in polvere, granuli o pellet, senza l’intenzione di modificare altrimenti il materiale.

1.3 Gli additivi necessari alla trasformazione di cui ai punti 1.1 e 1.2 possono essere utilizzati a condizione che:

a. gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2;

b. la concentrazione degli additivi necessari in ciascuno dei processi non superi il 5 % del peso dello stallatico trasformato o della frazione utilizzati in entrata nel rispettivo processo.

1.4. Lo stallatico trasformato non deve contenere più di 6 mg/kg di materia secca di IPA16 (2).

1.5. Lo stallatico trasformato destinato a essere utilizzato come materiale costituente in un prodotto fertilizzante dell’UE deve essere immagazzinato in modo da proteggerlo dalle precipitazioni e dalla luce solare diretta.

(1) Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione, del 22 maggio 2023, che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti (GU L 198 dell’8.8.2023, pag. 1).

(2) Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.

ALLEGATO II

Nell’allegato III, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009 sono aggiunti i seguenti punti 7 quater e 7 quinquies:

«7 quater. Qualora un prodotto fertilizzante dell’UE contenga stallatico trasformato di cui alla parte II, CMC 10, dell’allegato II, sull’etichetta devono figurare informazioni sulle possibili ripercussioni sulla qualità dell’aria del rilascio di ammoniaca derivante dall’uso del prodotto e un invito agli utilizzatori ad applicare misure correttive adeguate.

Qualora un prodotto fertilizzante dell’UE contenga stallatico trasformato di cui alla parte II, CMC 10, dell’allegato II, sull’etichetta deve figurare l’avvertenza seguente: «Questo prodotto può contenere aminopiralid o clopiralid e non deve essere utilizzato per la produzione di piante sensibili a tali sostanze, quali fagioli, trifoglio, lenticchie, piselli, insalata, girasoli e pomodori. Questo prodotto deve essere utilizzato in modo da evitare il superamento dei livelli massimi di residui per gli alimenti o i mangimi fissati conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005» o un’avvertenza analoga. Tale avvertenza non è necessaria per i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti stallatico trasformato con non più di 50 μg di materia secca di aminopiralid o clopiralid/kg.

7 quinquies. Qualora un prodotto fertilizzante dell’UE contenga un materiale costituente proveniente dallo stallatico, deve essere indicato il tenore totale di azoto prodotto dallo stallatico.».

...

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