Decisione di esecuzione (UE) 2024/1198 / Norme armonizzate BT Aprile 2024
ID 21742 | 23.04.2024
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1198 della Commissione, del 19 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 per quanto riguarda le norme armonizzate per scatole e involucri per apparecchi elettrici, sistemi di tubi interrati e apparecchiature a bassa tensione (GU L 2024/1198 del 23.4.2024)
Entrata in vigore: 24.04.2024
Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 24 ottobre 2025.
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme armonizzate o parti di esse menzionati all'articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell'allegato I della stessa.
(2) Con il mandato M/511 dell'8 novembre 2012 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE («richiesta»). Gli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell'allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata presentata la richiesta a CEN, Cenelec ed ETSI.
(3) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno redatto la nuova norma armonizzata EN 50626-2:2023 relativa alle prescrizioni per i tubi a parete solida, per i raccordi e per il sistema in uso per applicazioni speciali.
(4) Ancora sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione (3): EN 60947-8:2003 come modificata dalle norme EN 60947-8:2003/A1:2006 e EN 60947-8:2003/A1:2012 per apparecchiature a bassa tensione; e EN 61386-24:2010 per i sistemi di tubi interrati. Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN IEC 60947-8:2023 e EN 50626-1:2023.
(5) Inoltre, sempre sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno modificato le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione: EN 60670-21:2007 relativa a prescrizioni particolari per scatole e involucri con dispositivi di sospensione; EN 60670-23:2008 relativa a prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento; e EN 60670-24:2013 relativa a prescrizioni particolari per involucri di apparecchi di protezione e di altri apparecchi elettrici che dissipano energia. Ciò ha portato all'adozione delle seguenti norme armonizzate modificative: EN 60670-21:2007/A11:2023, EN 60670-23:2008/A11:2023 ed EN 60670-24:2013/A11:2023.
(6) Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme e delle relative modifiche redatte da CEN e Cenelec.
(7) Le seguenti norme armonizzate e le relative modifiche soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE: EN 60670-21:2007 come modificata dalla norma EN 60670-21:2003/A11:2023; EN 60670-23:2008 come modificata dalla norma EN 60670-23:2008/A11:2023; EN 60670-24:2013 come modificata dalla norma EN 60670-24:2013/A11:2023; EN 50626-1:2023; EN 50626-2:2023; ed EN IEC 60947-8:2023. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(8) Esaminata la norma armonizzata EN IEC 60947-5-2:2020, la Commissione ha concluso che essa non soddisfa gli obiettivi di sicurezza cui intende riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE, in quanto non prevede criteri chiari, oggettivi e riproducibili. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma.
(9) L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 riporta i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche in detto allegato.
(10) È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 61386-24:2010 ed EN 60947-8:2003, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, in quanto sono state riviste o modificate, e della norma armonizzata EN IEC 60947-5-2:2020, in quanto non soddisfa gli obiettivi cui intende riferirsi. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2723. L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE che sono ritirate dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere tali riferimenti in detto allegato.
(11) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare il proprio materiale elettrico contemplato dalle norme armonizzate EN 61386-24:2010, EN 60947-8:2003 ed EN IEC 60947-5-2:2020 e dalle relative modifiche, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2723.
(13) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 24 ottobre 2025.
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ALLEGATO
L’allegato I è così modificato:
1) le righe 299, 301, 302, 359, 371 e 461 sono soppresse;
2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:
N. |
Riferimento della norma |
«299 bis. |
EN 60670-21:2007 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - parte 21: Prescrizioni particolari per scatole e involucri con dispositivi di sospensione EN 60670-21:2007/A11:2023»; |
«301 bis. |
EN 60670-23:2008 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - parte 23: Prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento EN 60670-23:2008/A11:2023»; |
«302 bis. |
EN 60670-24:2013 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - parte 24: Prescrizioni particolari per involucri di apparecchi di protezione e di altri apparecchi elettrici che dissipano energia EN 60670-24:2013/A11:2023»; |
«371 bis. |
EN IEC 60947-8:2023 Apparecchiature a bassa tensione - parte 8: Unità di comando per protezione termica incorporata (CTP) in macchine elettriche rotanti»; |
3) sono aggiunte le righe seguenti:
N. |
Riferimento della norma |
«107.I |
EN 50626-1:2023 Sistemi di tubi interrati per la protezione e la gestione di cavi elettrici isolati o cavi per la comunicazione – parte 1: Prescrizioni generali |
107.II |
EN 50626-2:2023 Sistemi di tubi interrati per la protezione e la gestione dei cavi elettrici isolati o dei cavi per la comunicazione – parte 2: Sistemi di tubi in Polietilene (PE), Polipropilene (PP) o in Polivinilcloruro non plastificato (PVC-U) – Prescrizioni per tubi a parete solida, raccordi e sistema in uso per applicazioni speciali». |
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