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Decreto Legislativo 6 febbraio 2020 n. 4

Decreto Legislativo 6 febbraio 2020 n  4

Decreto Legislativo 6 febbraio 2020 n. 4 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile».

(GU Serie Generale n.35 del 12-02-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2020

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Art. 1. Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera g) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile»;
b) al comma 7, dopo le parole «dai beni culturali e» sono inserite le seguenti: «paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e».

Art. 2. Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4,».

Art. 3. Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) , dopo le parole «di protezione civile», sono inserite le seguenti: «di propria competenza»;
b) alla lettera e) , le parole «all’articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 7».

Art. 4. Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) :
1) le parole «interforze operante con continuità» sono sostituite dalle seguenti: «e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell’impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all’articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri»;
b) alla lettera h) , le parole «l’esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione e lo svolgimento»;
c) alla lettera l) , le parole «dell’intervento» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni».

Art. 5. Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All’articolo 9, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo le parole «i Comuni,» sono inserite le seguenti: «le Province ove delegate,».

Art. 6. Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b) , dopo le parole «dalla lettera o) ,» sono inserite le seguenti: «di ambito»;
2) alla lettera d) , dopo le parole «le Prefetture» sono aggiunte le seguenti: «, le Province ove delegate»;
3) alla lettera f) , dopo le parole «dello stato di emergenza», sono inserite le seguenti: «per i casi»;
4) al punto 2) della lettera o) , dopo le parole «piani provinciali», sono inserite le seguenti: «e di ambito».
b) al comma 3:
1) le parole «comunale o di ambito» sono soppresse;
2) dopo le parole «lettera a) » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi inclusa l’organizzazione dei presidi territoriali».

Art. 7. Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a) , le parole «di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: «, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all’articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali»;
2) alla lettera e) , le parole «o di ambito, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,» sono soppresse;
3) alla lettera f) , dopo le parole «le emergenze», sono aggiunte, in fine, le parole «a livello comunale»;
4) alla lettera h) , le parole «o di ambito» sono sostituite dalle seguenti: «e di ambito»;
b) al comma 4, le parole «o di ambito» sono soppresse.

Art. 8. Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera g) , è aggiunta la seguente: «g -bis ) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.»;
b) al comma 2 -bis , dopo le parole «e alle infrastrutture pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano»;
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) , limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all’articolo 25.».

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