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Copyright internet: il testo della Direttiva approvata

Copyright internet   il testo della Diretiva approvata

Copyright internet: il testo della Diretiva approvata

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

15 Aprile 2019

26 marzo 2019

12  Settembre 2018

Il 12 settembre i membri del Parlamento europeo hanno approvato il mandato per iniziare i negoziati.
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Il relatore Axel Voss (PPE, Germania)

Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di riforma per nuove regole che siano adatte al mondo digitale, affinché i creativi ricevano riconoscimento, pagamento e tutela che meritano.  

Axel Voss sulla riforma del copyright: “Vogliamo tutelare e rafforzare i diritti dei creativi” 
Il 12 settembre i membri del Parlamento europeo hanno approvato il mandato per iniziare i negoziati con gli stati membri su nuove regole europee per assicurare una giusta retribuzione di artisti, autori, giornalisti nell’economia digitale. Come influirà sulla cultura su internet? Ne abbiamo parlato con Axel Voss, deputato tedesco del Partito popolare europeo, responsabile della proposta per il Parlamento europeo.

Di che diritti si occupano queste norme?
Vogliamo tutelare e rafforzare i diritti dei creativi: autori, attori, cantautori, giornalisti. Tutti coloro che detengono un diritto d’autore. Si trovano in una terribile situazione: il loro lavoro è usato dalle grandi piattaforme che ne traggono profitti enormi ma loro stessi non beneficiano neanche di una parte di questi profitti. Le grandi piattaforme statunitensi fanno soldi e i nostri autori non vengono pagati. Ecco perché dobbiamo rafforzare i loro diritti rendendo le piattaforme responsabili.

I meme e le opere derivate (cioè le creazioni dei fan o “derivative work”) sono in pericolo?
No, non sono assolutamente in pericolo. Fanno parte delle eccezioni delle leggi nazionali come ora. L’utilizzatore non viene toccato da questa riforma. Sono le piattaforme a essere responsabilizzate.

Qual è l’obiettivo dell’articolo 11 sull’uso digitale delle pubblicazioni?
Adesso le grandi piattaforme usano i contenuti della stampa, ne ricavano un profitto, mentre gli editori no. L’Articolo 11 dà agli editori il diritto di proprietà, in modo da poter chiedere una remunerazione dalla piattaforme che usano i loro contenuti. Il link, ad esempio su Wikipedia, e la copia privata possono essere comunque usati, non sono coperti dall’Articolo 11.

Cosa cambia per gli autori ed editori indipendenti?
Anche loro potranno chiedere una remunerazione da parte delle piattaforme che usano i loro contenuti. Specialmente per i piccoli editori questo e di una importanza fondamentale, perché si trovano in una situazione di vulnerabilità rispetto alle piattaforme.

Internet è in pericolo?
No, certo che no. Non cambia nulla a parte il fatto che le piattaforme saranno responsabili per le violazioni del diritto d’autore
...

A seguire gli Art 11 e 13 emendati particolarmente attesi (novità in grassetto)

Emendamenti 151, 152, 153, 154 e 155

Proposta di direttiva Articolo 11

Testo della commissione

Emendamento

Articolo 11

Articolo 11

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della

direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun

modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione.

 

 

1.Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

1 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti.

2.I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

2 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 5 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione. I diritti di cui al paragrafo 1 non si applicano con effetto retroattivo.

4 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Emendamenti 156, 157, 158, 159, 160 e 161 

Proposta di direttiva Articolo 13 

Testo della commissione

Emendamento

Articolo 13

Articolo 13

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi.

Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate.

I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

 

 

 

 

1. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online svolgono un atto di comunicazione al pubblico. Essi concludono pertanto accordi equi e adeguati di licenza con i titolari dei diritti.

2. Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online con i titolari dei diritti degli atti di comunicazione di cui al paragrafo 1 disciplinano la responsabilità per le opere caricate dagli utenti di tali servizi di condivisione di contenuti online conformemente alle condizioni enunciate nell'accordo di licenza, purché detti utenti non perseguano scopi commerciali.

2 bis. Gli Stati membri dispongono che se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti cooperano in buona fede per garantire che non siano disponibili nei loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non comporta l'indisponibilità delle opere o di altro materiale protetti che non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, compresi quelli coperti da un'eccezione o limitazione ai diritti d'autore.

2 ter. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 bis conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi sono trattati senza indugi e soggetti a verifica umana. I titolari dei diritti giustificano ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, la cooperazione non comporta l'identificazione dei singoli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri provvedono altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un'altra autorità giudiziaria competente, per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d'autore.

3. A decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione e gli Stati membri organizzano dialoghi tra le parti interessate per armonizzare e definire le migliori prassi e definire orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online e i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o di altro materiale ai sensi della presente direttiva.  Nel definire le migliori prassi, si tiene conto in particolare dei diritti fondamentali, del ricorso ad eccezioni e limitazioni, garantendo che l'onere gravante sulle PMI rimanga adeguato e che sia evitato il blocco automatico dei contenuti.

 Proposta di direttiva Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

Gli Stati membri dispongono che le controversie tra gli aventi causa e i servizi della società dell'informazione relativamente all'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, possano essere soggette a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie.

Gli Stati membri istituiscono o designano un organismo imparziale che disponga delle competenze necessarie, affinché assista le parti nella risoluzione delle controversie nel quadro di tale sistema.

Entro e non oltre il ... (data indicata all'articolo 21, paragrafo 1), gli Stati membri comunicano alla Commissione l'istituzione di tale organismo.

 Proposta di direttiva Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della commissione

Emendamento

 

Articolo 13 ter

Utilizzo di contenuti protetti da parte di servizi della società dell'informazione che forniscono una referenziazione automatica delle immagini

Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di servizi della società dell'informazione che riproducono o fanno riferimento in modo automatico a quantità rilevanti di opere visive protette dal diritto d'autore e le mettono a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione e referenziazione concludano accordi di licenza giusti ed equilibrati con i titolari dei diritti che lo richiedano, allo scopo di garantirne l'equa remunerazione. Tale remunerazione può essere gestita dall'organismo di gestione collettiva dei titolari dei diritti in questione.

...

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2018.

Fonte: Parlamento Europeo

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