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Legge 4 agosto 2017 n. 124

Legge 4 agosto 2017 n  124   Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Legge 4 agosto 2017 n. 124 / Aggiornato 12.2023

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

(GU n. 189 del 14.08.2017)

Entrata in vigore: 29.08.2017
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Modifiche:

- TUA | Testo Unico Ambiente

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120. All’articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h) » sono soppresse;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h) , è sospeso a seguito dell’intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;

c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ISPRA».

Si riporta il testo dell’articolo 221, comma5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dalla presente legge

221. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori

5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso sarà, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. L’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h) , è sospeso a seguito dell’intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall’ISPRA, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'osservatorio sarà tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.

- DLgs 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

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122. All’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,»;

b) le parole: «, entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.

Si riporta il testo dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)),come modificato dalla presente legge:

Art. 18. Trattamento adeguato

4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell’ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE. Nelle more dell’emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell’articolo 33, comma 5, lettera g) ,nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi.
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