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CAM calzature da lavoro articoli e accessori di pelle

CAM calzature accessori di pelle

Decreto MATTM 17 maggio 2018

Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle

GU Serie Generale n.125 del 31-05-2018

Entrata in vigore: 28 settembre 2018

Art. 1. Adozione dei Criteri ambientali minimi

1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi di cui all’allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto, per la «Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle».

2. Il presente decreto, entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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PREMESSA

Questo documento è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, di seguito PAN GPP1, e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 recante “Piano d’azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile”, COM(2008)400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore” e COM(2011)571 “Tabella di marcia verso l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”. Esso definisce i criteri ambientali minimi – CAM – che, ai sensi del D.Lgs 50/2016, le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare nell’ambito delle procedure per gli appalti di fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle.

Infatti, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 le Amministrazioni che intendono procedere all’appalto per la fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle, debbono inserire nella documentazione di gara , per qualunque importo e per l’intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali (criteri di base) definite nel presente documento e, nello stabilire i criteri di aggiudicazione (art. 95), devono altresì tener conto dei criteri premianti ivi definiti.

Gli articoli inclusi nel presente documento su cui si definiscono i criteri ambientali minimi sono i seguenti:

- Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura CE);
- Calzature DPI di categoria “O” (CPV 18830000-6):calzature da lavoro senza puntale di protezione;
- Calzature DPI di protezione di categoria “P” (CPV 18830000-6): calzature di protezione, con puntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S);
- Calzature DPI di sicurezza di categoria “S” (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale di protezione particolarmente resistente;
- Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8);

Sugli articoli riportati, ovvero calzature e accessori in pelle, si definiscono criteri ambientali minimi anche qualora ricompresi in Bandi di Gara che riportino, come principale, un CPV diverso (ad esempio, se presenti in bandi relativi a capi di abbigliamento, divise e indumenti di protezione).

Nella definizione dei criteri ambientali minimi sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:

- definizione delle classi di prodotto il più vicina possibile alle tipologie presenti nelle gare “tipo” già indette;
- richiamo al rispetto dei requisiti di legge e adozione di principi più cautelativi ove necessario;
- valutazione degli impatti dell’intera filiera produttiva (dalle fasi di lavorazione delle materie prime, in particolare pelle e cuoio, sino all’assemblaggio finale dei prodotti) sulla base delle batev, e di studi e normativa volontaria di settore;
- requisiti di qualità e sicurezza del prodotto e riduzione impatti ambientali e sociali;
- considerazione di aspetti etici e sociali in relazione alla realtà produttiva;
- criteri premianti sulla base dell’ottimizzazione di processi, minimizzazione impatti di lavorazione e principi di circolarità dell’economia.
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Indice
PREMESSA
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’APPALTO
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
1.2 INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI
1.1 CRITERI SOCIALI: DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO NELLE CATENE DI FORNITURA
2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE
2.1 OGGETTO DELL’APPALTO
2.2 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
2.2.1 Responsabilità sociale di impresa
2.2.2 Sistema di gestione ambientale
2.3 SPECIFICHE TECNICHE
2.3.1 Tracciabilità della filiera produttiva
2.3.2 Requisiti relativi a pelle e cuoio
2.3.3 Sostanze pericolose nel prodotto finale
2.3.4 Consumo idrico
2.3.5 Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui provenienti dai distretti conciari, dai processi di finissaggio dei tessili e dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che
2.3.6 Riduzione del carico di Cromo nei reflui
2.3.7 Composti organici volatili (COV)
2.3.8 Durabilità e caratteristiche tecniche delle calzature
2.4 CRITERI PREMIANTI
2.4.1 Gestione responsabile della filiera
2.4.2 Etichette ambientali di tipo I
2.4.3 Cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciari
2.4.4 Depilazione delle pelli senza solfuri
2.4.5 Componenti tessili costituiti da fibre riciclate
2.4.6 Materiali polimerici
2.4.7 Risparmio idrico
2.4.8 Utilizzo di tecnologie pulite in fase di finissaggio, verniciatura, giunteria e assemblaggio
2.4.9 Recupero dei sottoprodotti di lavorazione – Bilancio Materico
2.4.10 Innovazione di processo e prodotto
2.4.11 Risparmio energetico
2.4.12 Raccolta e riuso delle calzature esistenti ante gara
2.5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/ CLAUSOLE CONTRATTUALI
2.5.1 Audit aspetti sociali
2.5.2 Raccolta differenziata

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