D.M. 27 luglio 2010: Prevenzione incendi attività commerciali (Attività 69)
ID 5389 | Update 17.09.2020
D.M. 27 luglio 2010
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq
(GU n. 187 del 12 agosto 2010)
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “attività commerciali” (e simili) sono ricomprese dal punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 al punto 69 dell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151:
D.M. 16 febbraio 1982 | D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 |
87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi |
69 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. |
Si può evincere che rientrano tra le “attività soggette” (in linea con i precedenti quesiti) le fiere e quartieri fieristici.
Invece "non rientrano" tra le “attività soggette”, al contrario, le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.
In dettaglio le categorie per l'attività 69 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
N. | ATTIVITÀ | CATEGORIA | ||
A | B | C | ||
69 | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. |
fino a 600 m2 | oltre 600 e fino a 1.500 m2 | oltre 1.500 m2 |
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Le possibili strade per la progettazione antincendio
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(* Bozza in consultazione RTV 2017 Cap. V.8) (RTO) |
D.M. 27 luglio 2010 (RTV) |
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Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 1)
Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 2)
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