Prevenzione Incendi
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Decreto 21 febbraio 2017

Decreto 21 febbraio 2017

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

Il presente Decreto aggiunge al Decreto 3 Agosto 2015 (Codice Unico di Prevenzione Incendi), una nuova parte alla Sezione V di Regole tecniche verticali.

 

Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002.

Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni

1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.6 - Attività di autorimessa», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all’art. 1.
2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera n) , sono aggiunte le seguenti lettere: «o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”;
p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”».
3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «75» sono eliminate le parole «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».

Art. 4. Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta.

Entra in vigore: 03.04.2017

GU n. 52 del 03.03.2017
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Le possibili strade per la progettazione antincendio


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Vedi Codice di Prevenzione Incendi RTO II

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