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Decreto 11 gennaio 2017

Decreto 11 gennaio 2017

Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili.

Aggiornamento dell’allegato 2 “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di arredi per ufficio” del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011)

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Allegato I

Questo documento è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, di seguito PAN GPP1 e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 397 recante “Piano d’azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile” e COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore”.

In relazione a quanto indicato all’art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici”, pubblicata nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2016, le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre nei documenti di gara per le “per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni”, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel presente documento di “criteri ambientali minimi” per almeno il 50% dell’importo a base d’asta e a tener conto dei criteri ambientali “premianti” per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte.

Questo obbligo consentirà di conseguire l’obiettivo nazionale previsto al punto 5.2 del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione - revisione 2013, coerente con le indicazioni del capitolo 5.1 della Comunicazione COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore”, che è stato stabilito in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Comunicazione (COM (2011)571 “Tabella di marcia verso l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” ed in funzione dell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e modelli di “economia circolare”.

Così come previsto dal PAN GPP, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d’appalto sarà monitorata anche al fine di rendere informazioni alla Commissione Europea sull’attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti pubblici, e al fine di stimare i principali impatti ambientali risparmiati.

G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017
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D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50
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Art. 34 Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto all'articolo 144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma l sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta.

Negli altri casi il medesimo obbligo si 
applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;
c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;
d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della: percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.

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Modifiche:
17.07.2019Decreto 3 luglio 2019 Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni. (GU Serie Generale n.167 del 18-07-2019)

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Nuovo Codice Appalti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

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