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Regolamento (UE) n. 649/2012

Regolamento PIC

Regolamento (UE) n. 649/2012 / PIC (Prior Informed Consent) / Consolidato 11.2023

ID 2561 | 06.07.2022 / Testo nativo e consolidato 01.01.2023 in allegato

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

GUUE L 201/60 del 27.07.2012

Entrata in vigore: 16.08.2012

Applicazione: 1° marzo 2014

Articolo 1 Obiettivi

1. Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

a) attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (la «convenzione»);

b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni;

c) contribuire all’uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

Gli obiettivi di cui al primo comma sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche pericolose, definendo una procedura per l’adozione delle decisioni nell’ambito dell’Unione sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.

2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento garantisce che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura si applichino a tutte le sostanze chimiche quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a:
a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell’assenso preliminare in conoscenza di causa ai sensi della convenzione (la «procedura PIC»);
b) determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione o di uno Stato membro;
c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio.

2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi;
b) ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
c) ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
d) alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
e) agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
f) ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all’alimentazione orale degli animali;
g) agli organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;
h) fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, ai prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari di cui, rispettivamente, alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

3. Il presente regolamento non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull’ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a
10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.
In deroga al primo comma, gli esportatori delle sostanze chimiche di cui allo stesso comma ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.

__________

Il regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa (Prior Informed Consent, "PIC", regolamento (UE) n. 649/2012) disciplina l'importazione e l'esportazione di talune sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle imprese che desiderano esportare tali sostanze nei paesi extra UE.

Il regolamento attua, all'interno dell'Unione europea, la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.
...

PARTE 1
Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione (di cui all’articolo 8) Qualora le sostanze chimiche elencate in questa parte dell’allegato siano assoggettate alla procedura PIC, non si applicano gli obblighi in materia di notifica dell’esportazione di cui all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, posto che si verifichino le condizioni specificate nell’articolo 8, paragrafo 6, lettere b) e c), primo comma. Tali sostanze, che nell’elenco riportato di seguito sono contrassegnate dal simbolo «#», figurano anche nella parte 3 del presente allegato per maggior facilità di consultazione. Inoltre, qualora le sostanze chimiche elencate nella presente parte dell’allegato siano ritenute idonee a essere assoggettate alla procedura di notifica PIC in virtù della misura di regolamentazione definitiva dell’Unione che le disciplina, esse vengono riportate anche nella parte 2 del presente allegato. Tali sostanze chimiche sono contrassegnate dal simbolo «+» nell’elenco riportato di seguito.

PARTE 2
Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (di cui all’articolo 11) Il presente elenco comprende le sostanze chimiche ritenute idonee a essere assoggettate alla notifica PIC. Dal presente elenco sono escluse le sostanze chimiche già soggette alla procedura PIC, elencate invece nella parte 3 del presente allegato

PARTE 3
Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (di cui agli articoli 13 e 14) (Le categorie indicate si riferiscono a quelle della convenzione)

Modifiche:

Regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione del 7 agosto 2014
Regolamento delegato (UE) n. 2015/2229 della Commissione del 29 settembre 2015 (testo consolidato 2016)
Regolamento delegato (UE) n. 2018/172 della Commissione del 28 novembre 2017 (testo consolidato 2018)
Regolamento delegato (UE) n. 2019/330 della Commissione dell'11 dicembre 2018 (testo consolidato 2019)
Regolamento delegato (UE) n. 2019/1701 della Commissione del 23 Luglio 2019
Regolamento delegato (UE) n. 2020/1068 della Commissione del 21 Luglio 2020 (testo consolidato 2020)
Regolamento delegato (UE) n. 2022/643 della Commissione del 10 febbraio 2022 (testo consolidato 2022)
Regolamento delegato (UE) 2023/1656
 della Commissione del 16 giugno 2023 (testo consolidato 01.01.2023)

Rettifiche:

- Rettifica, GU L 363 del 18.12.2014, pag. 185 (1078/2014) (testo consolidato 2019)

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