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Blocco Licenziamenti Covid-19

Blocco licenziamenti COVID 19 Rev  2 0 2021

Blocco Licenziamenti Covid-19 | Le norme evolutesi

ID 11486 | 23.03.2021 - Documento completo in allegato

Per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il governo ha varato una serie di misure volte a tutelare i lavoratori dipendenti. I Decreti:

D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) dal 17 Marzo al 17 Maggio 2020
D.L. n. 34/2020 (Rilancio) dal 18 Maggio al 17 Agosto 2020
D.L n. 104/2020 (Decreto Agosto) dal 18 Agosto fino al verificarsi di eccezioni
D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) proroga il blocco dei licenziamenti sino al 31 gennaio 2021
Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) proroga il blocco dei licenziamenti sino al 31 marzo 2021
Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni) proroga il blocco dei licenziamenti sino al 30 giugno 2021

Lo stop agli atti di recesso datoriale ha avuto inizio il 17 marzo. Fino al 17 agosto è stato un blocco generalizzato, valevole cioè per tutti i licenziamenti, collettivi e individuali, per motivi economici, ora invece il divieto diventa “flessibile”.

Figura 1 – Blocco licenziamenti generalizzato e flessibile
Blocco licenziamenti 23 03 2021

Dal 18 agosto 2020 entrano in vigore con il Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 (Decreto Agosto) le eccezioni al blocco (divieto flessibile) che consentono alle imprese di avviare i licenziamenti, finora bloccati (aspetto Costituzionale). 

Le 3 situazioni oggettive che permettono a un’azienda di procedere al licenziamento sono previste nell’articolo 14 del decreto::

1) Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
2) Incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, in seguito ad un accordo collettivo aziendale e con il singolo lavoratore;
3) Fallimento della società con cessazione delle attività.

Altre casistiche (possibili):

1) Licenziamento al termine delle 18 settimane di cassa integrazione; (ovvero al massimo entro 31.10.2020)
2) Licenziamento al termine dei 4 mesi di esonero contributivo; (ovvero al massimo entro 31.12.2020)
3) Licenziamento come conseguenza di un cambiamento di organico che porta alla chiusura definitiva di una parte dell’azienda.

Sono tre espresse eccezioni al divieto.

Primo, sono fuori dallo stop i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.

Secondo: l’azienda può tornare a “licenziare” con accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, che consente di concordare con ogni singolo dipendente (che è libero di aderire all’accordo) una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ebbene, in questa ipotesi, i lavoratori escono dall’azienda e beneficiano della Naspi (e probabilmente anche di un incentivo all’esodo da parte del datore).

Terzo: sono possibili i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso


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segue in allegato

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2.0 2021 Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41  Certifico Srl
1.0 2021 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 Certifico Srl
0.0 2020 --- Certifico Srl

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