Prevenzione Incendi
Featured

Whistleblowing: gli adempimenti dal 17 dicembre 2023

Whistleblowing Settore Privato   Adempimenti dal 17 dicembre 2023

Whistleblowing: settore privato da 50 a 249 dipendenti gli adempimenti dal 17 dicembre 2023

ID 21096 | 08.01.2024 / Nota allegata

Il D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 (GU n.63 del 15.03.2023) in vigore il 30 marzo 2023, ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” cd whistleblowing.

Alla luce di tale decreto, dal 17 dicembre 2023 le organizzazioni del settore privato da 50 a 249 dipendenti devono dotarsi di strumenti e procedure per le segnalazioni di illeciti aziendali con particolare attenzione alla protezione dei dati personali del segnalante (obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna).

Scadenze Settore Privato

Il D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 prevede scadenze diversificate per l'attuazione sulla base della dimensione aziendale:

Media dipendenti negli ultimi 12 mesi Scadenze obblighi Attività
datori di lavoro con piu di 249 dipendenti  entro il 15 luglio 2023  
datori di lavoro da 50 a 249 dipendenti entro il 17 dicembre 2023  
datori senza limiti dimensionali  entro il 17 dicembre 2023 servizi finanziari 
datori senza limiti dimensionali  entro il 17 dicembre 2023 con modello organizzativo D.Lgs 231/2001

Calcolo dei dipendenti

Il D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 per il calcolo dei dipendenti medi non fornisce indicazioni specifiche. Si potrà probabilmente fare riferimento alla normativa vigente per altri istituti per cui vanno computati, in sintesi:

- lavoratori subordinati a tempo indeterminato e pieno;
- lavoratori con rapporto part-time (“pro-quota” secondo la previsione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015);
- lavoratori con rapporto a tempo determinato (secondo la previsione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015);
- lavoratori intermittenti, (secondo la previsione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015).

Obblighi Datori di lavoro

I datori di lavoro interessati sia pubblici che privati debbono predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni  interne all'azienda, garantendo l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti 

La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti ma con rapporto di collaborazione o consulenza.

I canali di segnalazione possono prevedere l'utilizzo di forme scritte, digitali o con conversazioni dirette  con il segnalante.

La gestione del canale di segnalazione  può essere affidata:

1. a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale  specificamente formato oppure
2. a  un soggetto esterno,

Tali soggetti devono:

a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della  segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute  con riscontro   al segnalante entro tre mesi dalla  data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro   tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla  presentazione della segnalazione;

Informativa dipendenti

Devono  essere messe a disposizione  di tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito).

Le informazioni vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' rese accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico e rese pubbliche eventualmente nel sito internet aziendale.

Divieti

Il Il D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 specifica all'art 17 quali sono i casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità,  che sono vietati. In particolare:

- licenziamento;
- sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
- mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
- cambiamento di  mansioni;
- trasferimento;
- modifiche nell’orario di lavoro;
- ostracismo. molestie discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
- mancato rinnovo o  risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.

Sanzioni

Le sanzioni  sono specificate all’art. 21 del D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 e prevedono importi compresi  tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

Per maggiori informazioni vedasi

Linee guida Anac 2023 | Whistleblowing 

Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Vedi

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024