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Check list fissaggio del carico

Check list fissaggio del carico

Check list sul fissaggio del carico / Allegato III.II direttiva 2014/47/UE

ID 6475 | 09.07.2018 / In allegato

La presente Check list sul fissaggio del carico in accordo con III.II della direttiva 2014/47/UE, è rivolta a tutti i soggetti impegnati in operazioni di carico/scarico e fissazione del carico sui veicoli, compresi vettori e spedizionieri.

La check list deve esssere utilizzata dalle autorità preposte all’applicazione della legge per l’esecuzione di controlli tecnici su strada in conformità alla direttiva 2014/47/UE e alle sentenze degli organi giurisdizionali.

La check list è applicabile alla normativa internazionali definite dall’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e alla direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada.

Recepimento IT Decreto 19 maggio 2017 - Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE.

Essa presenta le attuali migliori pratiche nel settore, in particolare per i veicoli con massa massima superiore a 3,5 tonnellate. 

Per l’applicazione della check list occorrerà verificare che i metodi utilizzati siano adatti alla situazione specifica adottando, ove necessario, precauzioni supplementari.

Norme applicabili

La check list si basa su leggi fisiche relative all’attrito, alla gravità, alla dinamica e alla resistenza dei materiali.

L’applicazione quotidiana può tuttavia risultare complessa.

Per semplificare la progettazione e il controllo dei sistemi di fissazione del carico, norme specifiche relative alla resistenza e alle prestazioni di una sovrastruttura, ai sistemi di fissazione, ai materiali utilizzati a scopo di ancoraggio ecc. sono reperibili nella versione più recente delle seguenti norme internazionali (1):

Norme applicabili
Le norme nazionali e locali che sono in contrasto con le suddette norme internazionali o indicano ulteriori limitazioni non si applicano al trasporto internazionale. Per le operazioni di trasporto intermodale possono essere applicabili altre norme quali il Codice CTU (Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units, codice relativo alle pratiche di imballaggio delle unità di carico) redatto da IMO/ILO/UNECE.

(1) Per trasporti con veicoli di massa massima consentita fino a 3,5 tonnellate possono essere applicate altre norme quali ISO 27955 e ISO 27956.

Direttiva 2014/47/UE
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Articolo 12 Valutazione delle carenze

1.   Per ciascun elemento da sottoporre al controllo, l’allegato II fornisce un elenco di possibili carenze e del loro livello di gravità, da utilizzare durante i controlli tecnici su strada.

2.   Le carenze rilevate nel corso dei controlli tecnici su strada sono classificate in uno dei seguenti gruppi:

a) carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull’ambiente e altri casi lievi di non conformità;
b) carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada e altri casi più significativi di non conformità;
c) carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o hanno ripercussioni sull’ambiente.

3.   Un veicolo con carenze che rientrano in più di un gruppo di carenze di cui al paragrafo 2 è classificato nel gruppo che corrisponde alla carenza più grave. Un veicolo che presenta diverse carenze relative agli stessi ambiti oggetto di controllo tecnico su strada definiti al punto 1 dell’allegato II può essere classificato nel gruppo di carenze del livello di gravità immediatamente superiore se si ritiene che l’effetto combinato di tali carenze risulti in un rischio più elevato per la sicurezza stradale.

Articolo 13 Controllo della fissazione del carico

1. Durante il controllo su strada un veicolo può essere sottoposto all’ispezione della fissazione del suo carico a norma dell’allegato III, per accertare che il carico sia fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente. I controlli possono essere effettuati per verificare che durante tutte le fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di emergenza e le manovre di avvio in salita:

- i carichi possano subire solo minimi cambiamenti di posizione gli uni rispetto agli altri e rispetto alle pareti e superfici del veicolo e
- i carichi non possano fuoriuscire dal compartimento destinato alle merci o muoversi al di fuori della superficie di carico.

3. Le procedure in merito alle conseguenze di cui all’articolo 14 possono essere applicate anche in caso di carenze gravi o pericolose della fissazione del carico.2.   Fatte salve le prescrizioni applicabili al trasporto di determinate categorie di merci come quelle oggetto dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) (13), la fissazione del carico e il controllo della fissazione del carico possono essere effettuati conformemente ai principi e, se del caso, alle norme di cui all’allegato III, sezione I. Si può utilizzare l’ultima versione delle norme di cui all’allegato III, sezione I, punto 5.

4. Gli Stati membri dispongono che il personale impegnato nel controllo della fissazione del carico riceva un’adeguata formazione a tal fine.

Articolo 14 Seguito in caso di carenze gravi o pericolose

1.   Fatto salvo l’articolo 14, paragrafo 3, gli Stati membri dispongono che ogni carenza grave o pericolosa riscontrata in un controllo iniziale o in un controllo più approfondito sia rettificata prima che il veicolo sia rimesso in circolazione sulla rete stradale pubblica.

2.   L’ispettore può decidere di far sottoporre il veicolo a un controllo tecnico completo entro un termine specificato se il veicolo è immatricolato nello Stato membro in cui si è svolto il controllo tecnico su strada. Se il veicolo è immatricolato in un altro Stato membro, l’autorità competente può chiedere all’autorità competente di tale Stato membro, tramite i punti di contatto di cui all’articolo 17, di effettuare un nuovo controllo tecnico del veicolo secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Qualora siano rilevate carenze gravi o pericolose su un veicolo immatricolato al di fuori dell’Unione, gli Stati membri possono decidere di informare l’autorità competente del paese di immatricolazione del veicolo.

3.   In caso di carenze che richiedano una rettifica rapida o immediata a causa di un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale, lo Stato membro o l’autorità competente interessati dispongono che l’utilizzo del veicolo sia limitato o vietato fino a quando tali carenze siano state rettificate. L’utilizzazione del veicolo in questione può essere autorizzata affinché possa raggiungere una delle officine meccaniche più vicine in cui dette carenze possano essere rettificate, a condizione che si sia posto rimedio alle carenze pericolose in questione in modo tale da consentire al veicolo di raggiungere detta officina senza rischio immediato per la sicurezza dei suoi occupanti o di altri utenti della strada. In caso di carenze che non richiedano una rettifica immediata, lo Stati membro o l’autorità competente interessati possono decidere a quali condizioni e per quale ragionevole periodo di tempo il veicolo possa essere utilizzato prima della rettifica della carenza.

Qualora il veicolo non possa essere riparato per poter raggiungere l’officina, esso può essere portato in un luogo disponibile in cui sia possibile ripararlo.
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ALLEGATO III
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II. Controllo della fissazione del carico

1. Classificazione delle carenze

Le carenze sono classificate in uno dei seguenti gruppi di carenze:

- carenza lieve: una carenza lieve si verifica quando il carico è stato fissato correttamente ma potrebbero essere opportuni consigli di prudenza,
- carenza grave: una carenza grave si verifica quando il carico non è stato fissato adeguatamente ed esiste un rischio di movimenti significativi o di ribaltamento del carico o di parti di esso,
- carenza pericolosa: una carenza pericolosa si verifica quando la sicurezza stradale è minacciata direttamente da un rischio di caduta del carico o di parti di esso o da un pericolo derivante direttamente dal carico o da un pericolo immediato per le persone.

2. Metodi di controllo

Il metodo di controllo consiste in un esame visivo dell’utilizzazione corretta di procedimenti appropriati in misura adeguata per fissare il carico e/o nella misurazione delle forze di tensione, nel calcolo dell’efficienza della fissazione e nel controllo di certificati, se del caso.

3. Valutazione delle carenze

La tabella allegata riporta le regole che possono essere applicate durante un controllo della fissazione del carico per determinare se il trasporto avvenga in condizioni accettabili.

La categorizzazione delle carenze è determinata, caso per caso, sulla base delle classificazioni di cui al presente capo, sezione 1.

I valori riportati nella hanno carattere indicativo e dovrebbero essere considerati come linee guida per determinare la categoria di una data carenza in funzione delle circostanze specifiche, in particolare secondo il carattere del carico, e a discrezione dell’ispettore.

In caso di trasporto che rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio, possono essere applicate prescrizioni più specifiche.

Dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali - Sicurezza - Parte 1: Calcolo delle forze di ancoraggio
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12195-1 (edizione novembre 2010) e tiene conto dell'errata corrige di marzo 2014 (AC:2014). La norma specifica i coefficienti di accelerazione per il trasporto di superficie e fornisce i metodi per il calcolo delle forze sulle cinghie che agiscono sulle merci. La norma non si applica per veicoli con un carico totale minore o uguale di 3 500 kg.
 
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