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Direttiva (UE) 2018/844

Direttiva 2018 844

Direttiva (UE) 2018/844 | Nuova direttiva efficienza energetica nell'edilizia EPBD III (Energy Performance of Building Directive III)

ID 6371 | 19.06.2018

Pubblicata in GU del 19 giugno 2018 la Direttiva 2018/844 (EPBD III (Energy Performance of Building Directive III) che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, in vigore dal 09 luglio p.v. e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020. 

GU L 156/75 del 19 giugno 2018

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Direttiva (UE) 2018/844

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

GU L 156/75 del 19 giugno 2018

Entrata in vigore: 09 luglio 2018

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L’Unione è determinata nell’impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L’Unione dell’energia e il quadro politico per l’energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni dell’Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell’Unione e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Europa.

(2) Per raggiungere tali obiettivi, il riesame al 2016 dei testi legislativi dell’Unione sull’efficienza energetica combina una nuova valutazione dell’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030 chiesta nelle conclusioni del Consiglio europeo del 2014, un riesame delle disposizioni fondamentali della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e un ampliamento dell’ambito dei finanziamenti, tra cui i fondi strutturali e d’investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, destinati a migliorare le condizioni di mercato degli investimenti nell’efficienza energetica.

(3) La direttiva 2010/31/UE ha prescritto alla Commissione di procedere a una revisione della direttiva stessa entro il 1° gennaio 2017, alla luce dell’esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, di presentare proposte.

(4) Per preparare tale revisione, la Commissione ha preso una serie di iniziative per raccogliere dati sulle modalità di attuazione della direttiva 2010/31/UE negli Stati membri, mettendone in evidenza i punti di forza e le carenze.

(5) Dalla revisione e dalla valutazione d’impatto della Commissione risulta necessaria una serie di modifiche per rafforzare le disposizioni vigenti della direttiva 2010/31/UE e semplificare taluni aspetti.

(6) L’Unione si è impegnata a elaborare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono dotarsi entro il 2050 di misure tese a raggiungere l’obiettivo di lungo termine relativo alle emissioni di gas a effetto serra e a decarbonizzare il parco immobiliare, cui è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero cercare un equilibrio efficace in termini di costi tra la decarbonizzazione dell’approvvigionamento energetico e la riduzione del consumo energetico finale. A tal fine, gli Stati membri e gli investitori hanno bisogno di una visione chiara che orienti le loro politiche e le loro decisioni d’investimento e che comprenda tappe e azioni nazionali indicative in materia di efficienza energetica per conseguire gli obiettivi a breve (2030), medio (2040) e lungo termine (2050). Tenendo a mente tali obiettivi, e alla luce delle ambizioni generali dell’Unione in materia di efficienza energetica, è essenziale che gli Stati membri precisino i risultati attesi delle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e monitorino gli sviluppi definendo indicatori di progresso interni, fatte salve le condizioni e gli sviluppi nazionali.

(7) L’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, derivante dalla 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21), incoraggia gli sforzi dell’Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare. Tenendo conto del fatto che quasi il 50 % del consumo dell’energia finale dell’Unione è usato per riscaldamento e rinfrescamento, di cui l’80 % negli edifici, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione è legato agli sforzi di quest’ultima per rinnovare il suo parco immobiliare, dando la priorità all’efficienza energetica, ricorrendo al principio dell’«efficienza energetica in primis», nonché valutando l’utilizzo delle energie rinnovabili.

(8) Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE, nella quale si inseriscono con maggiore coerenza. Gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere alle strategie di ristrutturazione a lungo termine per affrontare il tema della sicurezza in caso di incendi, nonché per far fronte ai rischi connessi all’intensa attività sismica che minacciano le ristrutturazioni destinate a migliorare l’efficienza energetica e il ciclo di vita degli edifici. [...]

Articolo 1 Modifiche della direttiva 2010/31/UE

[...]

3) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 Edifici di nuova costruzione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4.

2. Gli Stati membri garantiscono che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione degli edifici di nuova costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.»;

4) all’articolo 7, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e prendono in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’intensa attività sismica.»;

5) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 Impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza

1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.

I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. Gli Stati membri impongono che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

2. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:
a) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; o
b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2023, sul potenziale contributo di una politica immobiliare dell’Unione alla promozione della mobilità elettrica e, se del caso, propone misure a tale riguardo.

3. Gli Stati membri stabiliscono requisiti per l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 1°gennaio 2025.

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e da esse occupati.

5. Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, gli Stati membri assicurano nei seguenti casi l’installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici:

a) il parcheggio è situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; o
b) il parcheggio è adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 2, 3 e 5 a determinate categorie di edifici laddove:

a) con riguardo ai paragrafi 2 e 5, siano state presentate domande di licenza edilizia o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
b) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati o gli edifici siano ubicati in regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
c) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7 % del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio;
d) un edificio pubblico sia già disciplinato da requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

7. Gli Stati membri prevedono misure volte a semplificare l’installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e a superare eventuali ostacoli normativi, comprese procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione.

8. Gli Stati membri prendono in considerazione la necessità di politiche coerenti per gli edifici, la mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.

9. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, sia analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Fatto salvo l’articolo 12, gli Stati membri decidono se richiedere o meno il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica.

10. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell’articolo 23, che integra la presente direttiva istituendo un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza.

Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva.

In conformità dell’allegato I bis, il sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza:
a) stabilisce la definizione di indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza; e
b) stabilisce una metodologia per calcolarlo.

11. Entro il 31 dicembre 2019 e previa consultazione delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 10 del presente articolo, compreso un calendario per una fase di prova non vincolante a livello nazionale, e che chiarisce la complementarità del sistema agli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 11.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 3.

[...]

7) gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 14 Ispezione degli impianti di riscaldamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento o degli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti con una potenza nominale utile superiore a 70 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione utilizzati per il riscaldamento degli edifici. L’ispezione include una valutazione dell’efficienza e delì dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno termico dell’edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell’impianto di riscaldamento o dell’impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie.

Se non sono state apportate modifiche all’impianto di riscaldamento o all’impianto per il riscaldamento e la ventilazione combinati o al fabbisogno termico dell’edificio successivamente a un’ispezione effettuata ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento del generatore di calore.

2. I sistemi tecnici per l’edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell’efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.

3. In alternativa al paragrafo 1, e a condizione che l’impatto globale sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l’adozione di misure atte ad assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione dei generatori di calore, ad altre modifiche dell’impianto di riscaldamento o dell’impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti e a soluzioni alternative, al fine di valutare l’efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti.

Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l’equivalenza fra l’impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1.
Tale relazione è presentata conformemente agli obblighi di pianificazione e comunicazione applicabili.

4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:
a) monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l’uso dell’energia;
b) confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile dei servizi o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e
c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature interne all’edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti
diversi.
5. Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:
a) la funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l’efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e della necessità di manutenzione;
b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell’energia.
6. Gli edifici conformi ai paragrafi 4 o 5 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 15 Ispezione degli impianti di condizionamento dell’aria

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento dell’aria o degli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati con una potenza nominale utile superiore a 70 kW. L’ispezione include una valutazione dell’efficienza e del dimensionamento dell’impianto di condizionamento dell’aria rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio e, a seconda dei casi,
tiene conto della capacità dell’impianto di condizionamento dell’aria o dell’impianto di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie.

Se non sono state apportate modifiche all’impianto di condizionamento dell’aria o all’impianto di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati o al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio successivamente a un’ispezione effettuata ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento dell’impianto di condizionamento dell’aria.

Gli Stati membri che mantengono requisiti più rigorosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, sono esentati dall’obbligo di notificarli alla Commissione.

2. I sistemi tecnici per l’edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell’efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.

3. In alternativa al paragrafo 1, e a condizione che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l’adozione di misure atte ad assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento dell’aria o degli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati, ad altre modifiche dell’impianto di condizionamento dell’aria o dell’impianto di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati e a soluzioni alternative, al fine di valutare l’efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti.

Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l’equivalenza fra l’impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1.

Tale relazione è presentata conformemente agli obblighi di pianificazione e comunicazione applicabili.

4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di condizionamento dell’aria o
per gli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:
a) monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l’uso dell’energia;
b) confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e
c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature interne all’edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.

5. Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:
a) una funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l’efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali di efficienza significativi e della necessità di manutenzione; e
b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell’energia.
6. Gli edifici conformi ai paragrafi 4 o 5 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.»;

Articolo 2 Modifica della direttiva 2012/27/UE

L’articolo 4 della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 Ristrutturazione di immobili

Una prima versione delle strategie a lungo termine degli Stati membri per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, è pubblicata entro il 30 aprile 2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni e trasmessa alla Commissione nell’ambito dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica.».

Articolo 3 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 marzo 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un’indicazione da cui risulta che i riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti che recepiscono la Direttiva 2010/31/U o la direttiva 2012/27/UE sono intesi come riferimenti a dette direttive modificate dalla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. [...]
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Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 | Consolidato

D Lgs  102 2014 efficienza energetica small

Il D.Lgs. 102/2014 "Efficienza energetica" Consolidato tiene conto delle modifiche ed abrogazioni dal 2014 al 2020.

Download Indice e aggiornamenti atto

Ed 1.0 Marzo 2018

Decreto Legislativo luglio 2014 n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(GU n.165 del 18-7-2014)

Disponibile il testo consolidato Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile.

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Formato: pdf/epub
Pagine: +60/+150
Edizione: 1.0
Pubblicato: 10/03/2018
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-88-98550-97-5
Abbonati: Ambiente/3Red/Full

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D.Lgs. 192/2005 Efficviena Energetica in edilizia | Consolidato

D Lgs  192 2005 small

Il D.Lgs. 192/2005 "Efficienza energetico edilizia"  Consolidato tiene conto delle modifiche ed abrogazioni dal 2006 al 2020.

Update: Ed 1.1 Novembre 2017 (1a Revisione)

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
(GU n.222 del 23-9-2005 - Suppl. Ordinario n. 158)

Disponibile il testo consolidato Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile.

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Pagine: +88
Edizione: 1.1
Pubblicato: 29/11/2017
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
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