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Direttiva 2000/59/CE | rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Direttiva 2000 59 CE

Direttiva 2000/59/CE / Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico - Dichiarazione della Commissione

(GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81-90)

Entrata in vigore: 17.01.2001

La direttiva riguarda:

I paesi dell’UE devono far sì che gli impianti portuali di raccolta:

- soddisfino le esigenze delle navi che utilizzano i porti senza causare ritardi eccessivi;
- siano adatti alle dimensioni del porto e alle categorie di navi che vi approdano, poiché i porti di dimensioni superiori tendono ad avere un traffico maggiore e ad accogliere navi più grandi.

Raccolta e gestione dei rifiuti

È necessario predisporre un piano di raccolta e gestione dei rifiuti in ogni porto. Questi piani devono essere approvati e valutati dal paese dell’UE coinvolto. I piani devono essere nuovamente approvati a intervalli massimi di tre anni.

Notifica

I comandanti delle navi (diverse dalle navi da pesca e dalle imbarcazioni da diporto autorizzate a trasportare un massimo di 12 passeggeri) dirette verso un porto situato nell’UE devono notificare determinate informazioni, quali:

- la data e l’ultimo porto in cui sono stati consegnati i rifiuti prodotti dalle navi;
- tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o che rimangono a bordo e percentuale della capacità massima di stoccaggio.

Conferimento

I rifiuti prodotti dalle navi devono essere conferiti a un’autorità portuale di raccolta prima di lasciare un porto situato nell’UE, salvo laddove il comandante sia in grado di dimostrare che l’imbarcazione dispone di una capacità di stoccaggio sufficiente per raggiungere il porto di conferimento previsto.

Tuttavia, in questo caso, un paese dell’UE può comunque richiedere alle navi di conferire i rifiuti prima di lasciare il porto, se ha fondati motivi di ritenere che:

- il porto previsto non disponga di impianti adeguati;
- il porto previsto non sia noto;
- esista il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare.

Controlli

È obbligatorio ispezionare almeno il 25 % delle navi che operano in un porto dell’UE. I paesi dell’UE devono prestare particolare attenzione alle navi che:

- non hanno adempiuto agli obblighi di notifica;
- sono sospettate di non avere conferito i rifiuti conformemente con la direttiva.

Regime tariffario applicabile ai rifiuti

I porti devono stabilire sistemi di recupero dei costi per incoraggiare il conferimento dei rifiuti sulla terraferma e scoraggiare lo scarico in mare. Tutte le navi che approdano in un porto dell’UE sosterranno una porzione significativa dei costi (fissata al 30 % dalla Commissione europea), indipendentemente dall’effettivo utilizzo degli impianti. Le tariffe possono variare in base alla categoria, al tipo e alla dimensione della nave. Le tariffe possono inoltre essere ridotte nel caso in cui il comandante della nave sia in grado di dimostrare che la gestione ambientale, le attrezzature e il funzionamento della nave producono quantità ridotte di rifiuti.
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Il testo consolidato al 09.12.2015 della direttiva (disponibile in allegato per Abbonati), tiene conto delle seguenti:

Modifiche:
DIRETTIVA 2002/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 5 novembre 2002
DIRETTIVA 2007/71/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 13 dicembre 2007
REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008
DIRETTIVA (UE) 2015/2087 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 novembre 2015

Rettifiche:
Rettifica, GU L 075, 22.3.2016, pag. 72 (2000/59/CE)

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Atto di recepimento IT:

- Decreto Legislativo n° 182 del 24/6/2003-Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. GU Serie generale n° 168 del 22/7/2003
- Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

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