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Direttiva delegata (UE) 2018/740 | Modifica All. III Direttiva RoHS II

Direttiva 2018 740

Direttiva RoHS II Esenzione piombo come elemento di lega nell'alluminio

Modifica Allegato III Direttiva RoHS II

Direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio

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Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. 

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2019. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Allegato

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 6 b) è sostituita dalla seguente:

6 b)

Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

Scade il:

- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

- 21 luglio 2023 per la categoria 8 – dispositivi medico-diagnostici in vitro;

- 21 luglio 2024 per la categoria 9 – strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

6 b)-I

Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo

Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10

6 b)-II

Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

Scade il 18 maggio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10

GUUE L 123/106 del 18.05.2018

Entrata in vigore: 07 Giugno 2018

Applicazione: 1° Luglio 2019 

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