Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 / Norme armonizzate Direttiva macchine Maggio 2024
ID 21857 | 15.05.2024 / In allegato
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione, del 13 maggio 2024, recante modifica e rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per la prevenzione dell’esplosione e la protezione contro l’esplosione in atmosfere esplosive, i sistemi laser, le parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza, le macchine per materie plastiche e gomma, i veicoli per la raccolta dei rifiuti, le attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili, i carrelli industriali senza guidatore a bordo e i loro sistemi, i cicli elettrici a pedalata assistita, i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, i carrelli spinti manualmente, le macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno, le trattrici e le macchine agricole e forestali, gli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto, gli apparecchi per la refrigerazione e i produttori di ghiaccio commerciali, le cesoie tosaerba e gli apparecchi per il giardinaggio a motore azionati da operatore a terra
C/2024/3166
GU L 2024/1329 del 15.5.2024
Entrata in vigore: 15.5.2024
- EN ISO 13849-1:2023 Sicurezza del macchinario - parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2023)
La norma EN ISO 13849-1:2015 Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2015) è soppressa a decorrere dal 15 maggio 2027.
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Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
Vedi la sezione 2019/2024 "Norme armonizzate click"
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità delle norme armonizzate o di parti di esse, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nell’allegato I di tale direttiva e coperti da tali norme armonizzate o da parti di esse.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («richiesta»).
(3) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti nuove norme armonizzate: EN ISO 3691-4:2023 sui requisiti di sicurezza e le verifiche per i carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi; EN ISO 19085-12:2021 e relativa modifica EN ISO 19085-12:2021/A11:2023 sulla sicurezza delle macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno; EN ISO 25119-1:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-1:2023/A1:2023 sui principi generali delle parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza delle trattrici e delle macchine agricole e forestali; EN ISO 25119-2:2023 sulla fase concettuale delle parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza delle trattrici e delle macchine agricole e forestali; EN ISO 25119-3:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-3:2023/A1:2023 sullo sviluppo in serie, l’hardware e il software di trattrici e macchine agricole e forestali; EN ISO 25119-4:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-4:2023/A1:2023 sulla produzione, il funzionamento, le modifiche e i processi di supporto di trattrici e macchine agricole e forestali; EN IEC 60335-2-119:2024 e relativa modifica EN IEC 60335-2-119:2024/A11:2024 sugli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto.
(4) Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno altresì rivisto le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione, al fine di adeguarle al progresso tecnologico, rettificarle o ritirarle: EN 1218-1:1999+A1:2009; EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009; EN 1417:2014, EN 1501-4:2007; EN 1915-1:2013; EN ISO 13849-1:2015; EN 15194:2017; EN 15700:2011; EN 16307-5:2013; EN IEC 60335-2-89:2022 e relative modifica EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e rettifica EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11; EN IEC 62841-4-5:2021 e relativa modifica EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021; EN IEC 62841-4-7:2022 e relativa modifica EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate modificative, sostitutive o rettificative seguenti: EN ISO 19085-12:2021 e relativa modifica EN ISO 19085-12:2021/A11:2023; EN 1417:2023, EN 1501-4:2023; EN 1915-1:2023; EN ISO 13849-1:2023; EN 15194:2017+A1:2023; EN 15700:2023; EN 16307-5:2023; EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11; EN IEC 62841-4-5:2021/AC:2024-01; EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-05 e EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-10.
(5) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
(6) In seguito all’esame della norma EN 15700:2023 sulla sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.7.4.2, lettera u), della direttiva 2006/42/CE, ossia i requisiti relativi al contenuto delle istruzioni per l’uso riguardo alle informazioni obbligatorie relative all’emissione di rumore aereo.
(7) Il riferimento della norma armonizzata EN 15194:2017 sulle biciclette elettriche a pedalata assistita è stato citato con due restrizioni riguardanti i rischi associati a temperature estreme, incendi ed esplosioni, nonché i rischi connessi alle vibrazioni. Poiché la norma EN 15194:2017+A1:2023 contempla solo i rischi associati a temperature estreme, incendi ed esplosioni, la restrizione relativa alle vibrazioni dovrebbe essere mantenuta.
(8) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, ad eccezione delle norme armonizzate EN 15700:2023 e 15194:2017+A1:2023, soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stati stabiliti con la direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme, con le eventuali restrizioni, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. Per fare in modo che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 1417:2023, EN 1501-4:2023, EN 1915-1:2023, EN ISO 3691-4:2023, EN ISO 13849-1:2023, EN 15194:2017+A1:2023, EN 15700:2023, EN 16307-5:2023, EN ISO 19085-12:2021 e relativa modifica EN ISO 19085-12:2021/A11:2023, EN ISO 25119-1:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-1:2023/A1:2023, EN ISO 25119-2:2023, EN ISO 25119-3:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-3:2023/A1:2023, EN ISO 25119-4:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-4:2023/A1:2023, EN IEC 60335-2-89:2022 e relative modifica EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e rettifica EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11, EN IEC 60335-2-119:2024 e relativa modifica EN IEC 60335-2-119:2024/A11:2024, EN IEC 62841-4-5:2021 e relative modifica EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 e rettifica EN IEC 62841-4-5:2021/AC:2024-01, EN IEC 62841-4-7:2022 e relative modifica EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 e rettifiche EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-05 e EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-10 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(10) Le norme armonizzate EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014 e EN 16590-4:2014, i cui riferimenti sono elencati nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, dovrebbero essere considerate obsolete, poiché non più rappresentative della situazione attuale.
(11) È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 1218-1:1999+A1:2009, EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009, EN 1417:2014, EN 1501-4:2007, EN 1915-1:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN 15194:2017, EN 15700:2011 e EN 16307-5:2013, dal momento che tali norme sono state riviste, e delle norme EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014 e EN 16590-4:2014, considerate obsolete. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(12) La norma armonizzata EN 1127-2:2014 sulla prevenzione dell’esplosione e la protezione contro l’esplosione, con concetti fondamentali e metodologia, il cui riferimento è pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, è stata erroneamente inserita nell’elenco delle norme di tipo A anziché in quello delle norme di tipo B, per quanto riguarda le macchine. Tale errore e la relativa rettifica dovrebbero pertanto riflettersi nell’allegato I, parti prima e seconda, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(13) La norma armonizzata EN ISO 11554:2017 sui metodi di prova per fasci laser nei sistemi laser, il cui riferimento è stato pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, è stata erroneamente inserita nell’elenco delle norme di tipo C anziché in quello delle norme di tipo B, per quanto riguarda le macchine. Tale errore e la relativa rettifica dovrebbero pertanto riflettersi nell’allegato I, parti seconda e terza, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(14) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le loro macchine oggetto delle norme armonizzate EN 1218-1:1999+A1:2009, EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009, EN 1501-4:2007, EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014, EN 16590-4, EN 1915-1:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN 15194:2017, EN 15700:2011 o EN 16307-5:2013, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(16) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificata:
(1) all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I riferimenti delle norme armonizzate elencate nell’allegato I, parte terza, punto 2, righe 121, 266, 324 bis, 343, 405, 495, 495 bis, 502 bis, 513 bis, 671 bis e 681 bis della presente decisione sono pubblicati con restrizioni.»;
(2) l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è rettificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1, lettera a), dell’allegato I si applica a decorrere dal 15 maggio 2027.
Il punto 1, lettera b), dell’allegato I si applica a decorrere dal 15 novembre 2025.
Il punto 2, lettera a), dell’allegato I si applica a decorrere dal 15 novembre 2025.
Il punto 2, lettera b), dell’allegato I si applica a decorrere dal 15 maggio 2026.
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ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificato:
(1) nella parte seconda, il punto 2 è così modificato:
a) la riga 66 è soppressa;
b) le righe 89 e 90 sono soppresse;
c) è inserita la riga seguente:
66 bis | EN ISO 13849-1:2023 Sicurezza del macchinario - parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2023)»; |
(2) nella parte terza, il punto 2 è così modificato:
a) le righe 103, 104, 106, 112, 125, 173, 502, 542, 550 e 551 sono soppresse;
b) la riga 495 è soppressa;
c) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:
112 bis |
EN 1417:2023 Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori a cilindri - Requisiti di sicurezza»; |
«125 bis |
EN 1501-4:2023 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 4: Codice di prova dell’emissione acustica per veicoli raccolta rifiuti»; |
«173 bis |
EN 1915-1:2023 Attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili - Requisiti generali - parte 1: Requisiti fondamentali di sicurezza»; |
«189 bis |
EN ISO 3691-4:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 4: Carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi»; |
«495 bis |
EN 15194:2017+A1:2023 Cicli - Cicli elettrici a pedalata assistita - Biciclette EPAC Restrizione: la norma armonizzata EN 15194:2017+A1:2023 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.9 e 3.6.3.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE, che prevedono che le macchine devono essere progettate e costruite per tenere conto dei rischi derivanti dalle vibrazioni e che devono fornire i dati della misurazione delle vibrazioni che trasmettono all’operatore»; |
«502 bis |
EN 15700:2023 Sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico Restrizione: con riguardo al paragrafo 7.3 di questa norma armonizzata, la conformità alla norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.7.4.2, lettera u), dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE»; |
«542 bis |
EN 16307-5:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 5: Requisiti supplementari per carrelli spinti manualmente»; |
«585 bis |
EN ISO 19085-12:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 12: Tenonatrici/profilatrici (ISO 19085-12:2021) EN ISO 19085-12:2021/A11:2023»; |
«604 bis |
EN ISO 25119-1:2023 Trattrici, macchine agricole e forestali - parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - parte 1: Principi generali per la progettazione e lo sviluppo (ISO 25119-1:2018) EN ISO 25119-1:2023/A1:2023»; |
«604 ter |
EN ISO 25119-2:2023 Trattrici, macchine agricole e forestali - parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - parte 2: Fase concettuale (ISO 25119-2:2019)»; |
«604 quater |
EN ISO 25119-3:2023 Trattrici, macchine agricole e forestali - parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - parte 3: Sviluppo in serie, hardware e software (ISO 25119-3:2018) EN ISO 25119-3:2023/A1:2023»; |
«604 quinquies |
EN ISO 25119-4:2023 Trattrici, macchine agricole e forestali - parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - parte 4: Produzione, funzionamento, modifiche e processi di supporto (ISO 25119-4:2018) EN ISO 25119-4:2023/A1:2023»; |
«655 bis |
EN IEC 60335-2-119:2024 Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2-119: Norme particolari per apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto EN IEC 60335-2-119:2024/A11:2024»; |
d) le righe 651, 698 e 699 sono così sostituite:
«651 |
EN IEC 60335-2-89:2022 Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2-89: Norme particolari per apparecchi per la refrigerazione e produttori di ghiaccio commerciali comprendenti un’unità di condensazione del fluido frigorifero o un compressore, incorporato o remoto (IEC 60335-2-89:2019) EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11»; |
«698 |
EN IEC 62841-4-5:2021 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 4-5: Prescrizioni particolari per cesoie tagliaerba (IEC 62841-4-5:2021) EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 EN IEC 62841-4-5:2021/AC:2024-01»; |
«699 |
EN IEC 62841-4-7:2022 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 4-7: Prescrizioni particolari per arieggiatori e scarificatori da giardino azionati da operatore a terra (IEC 62841-4-7:2022) EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-05 EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-10». |
ALLEGATO II
L’allegato I è così rettificato:
(1) nella parte prima, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2 Riferimento della norma EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio (ISO 12100:2010)»;
(2) nella parte terza, punto 2, la riga 259 è soppressa;
(3) nella parte seconda, punto 2, sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
«26 bis |
EN 1127-2:2014 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera»; |
«53 bis |
EN ISO 11554:2017 Ottica e fotonica - Laser e sistemi laser - Metodi di prova della potenza del fascio, dell’energia e delle caratteristiche temporali (ISO 11554:2017)». |
Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
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