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Direttiva (UE) 2024/884

Direttiva  UE  2024 884   Modifica direttiva RAEE

Direttiva (UE) 2024/884 / Modifica direttiva RAEE

ID 21530 | 19.03.2024

Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

GU L 2024/884 del 19.3.2024

Entrata in vigore: 08.04.2024

Recepimento Stati membri: entro il 9 ottobre 2025

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Articolo 1 Modifiche della direttiva 2012/19/UE

La direttiva 2012/19/UE è così modificata:

1) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 24 bis Riesame

1. Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione valuta la necessità di procedere a una revisione della presente direttiva e, se del caso, presenta una proposta legislativa in tal senso, corredata di una valutazione approfondita dell’impatto socioeconomico e ambientale.

2. Nell’ambito della valutazione d’impatto di cui al paragrafo 1, la Commissione considera in particolare la necessità:

a) di disposizioni che garantiscono specificamente il rispetto del principio della certezza del diritto e l’assenza di effetti retroattivi ingiustificati in uno Stato membro;

b) di disposizioni che garantiscano l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;

c) di disposizioni che garantiscano che i cittadini e i consumatori non siano gravati da costi sproporzionati, conformemente al principio «chi inquina paga»;

d) di disposizioni che garantiscono la piena attuazione e applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta adeguati, nonché per quanto riguarda la prevenzione del commercio illegale di RAEE;

e) della creazione di una nuova categoria di AEE denominata «Pannelli fotovoltaici» nell’ambito della presente direttiva, al fine di separare i pannelli fotovoltaici dalla categoria 4 di AEE esistente denominata «Apparecchiature di grandi dimensioni» di cui agli allegati III e IV, e il calcolo degli obiettivi di raccolta sulla base dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici disponibili per la raccolta in funzione della loro durata di vita prevista, anziché della quantità di prodotti immessi sul mercato;

f) dell’istituzione di un meccanismo volto a garantire che, in caso di fallimento o liquidazione del produttore, i futuri costi della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici provenienti sia dai nuclei domestici che dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano coperti.»;

2) l’articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, come segue:

a) per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;

b) per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e

c) per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.» ;

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati dai prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data («rifiuti storici») è sopportato da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.» ;

3) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sia sostenuto dai produttori come segue:

a) per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;

b) per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e

c) per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.»;

Per i rifiuti storici derivanti dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, che sono sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi spetta ai produttori di detti prodotti all’atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch’essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.

Per gli altri rifiuti storici delle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici.»;

4) all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419:2022, con il simbolo indicato nell’allegato IX le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia dell’AEE.» ;

5) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l’AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull’AEE specifichi che quest’ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. A tal fine è preferibile applicare la norma europea EN 50419:2022.

Per i pannelli fotovoltaici, l’obbligo di cui al primo comma si applica solo a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.

Relativamente alle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica solo a quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.» .

Articolo 2 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 ottobre 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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