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Decisione di esecuzione (UE) 2023/600

Norme armonizzate LV

Decisione di esecuzione (UE) 2023/600 / Norme armonizzate BT Marzo 2023

ID 19225 | 17.03.2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/600 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, apparecchi di illuminazione per acquari, interruttori e asciugabiancheria a tamburo

GU L 79/171 del 17.3.2023

Entrata in vigore: 17.03.2023

Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 17 settembre 2024.

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________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell’allegato I della stessa.

(2) Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE (la «richiesta»). Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, Cenelec ed ETSI.

(3) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto la norma armonizzata EN 60335-2-11:2010, quale modificata da EN 60335-2-11:2010/A1:2015 e EN 60335-2-11:2010/A11:2012, per asciugabiancheria a tamburo, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN IEC 60335-2-11:2022 e della relativa modifica EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022.

(4) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto e modificato anche le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione (4): EN 60335-2-30:2009, quale modificata da EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-2-30:2009/A1:2020 e EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e rettificata da EN 60335-2-30:2009/AC:2010 e EN 60335-2-30:2009/AC:2014, per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali; nonché EN 62423:2012, quale modificata da EN 62423:2012/A11:2021, per interruttori. Ciò ha portato all’adozione delle modifiche seguenti: EN 60335-2-30:2009/A2:2022 e EN 60335-2-30:2009/A13:2002; nonché EN 62423:2012/A12:2022.

(5) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno anche modificato la norma armonizzata EN 60598-2-11:2013, per apparecchi di illuminazione per acquari, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata modificativa EN 60598-2-11:2013/A1:2022.

(6) Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità di tali norme armonizzate e delle relative modifiche alla richiesta.

(7) Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE: EN IEC 60335-2-11:2022, quale modificata da EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022; EN 60335-2-30:2009, quale modificata da EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-2-30:2009/A1:2020, EN 60335-2-30:2009/A12:2020, EN 60335-2-30:2009/A2:2022 e EN 60335-2-30:2009/A13:2022 e rettificata da EN 60335-2-30:2009/AC:2010 e EN 60335-2-30:2009/AC:2014; EN 62423:2012, quale modificata da EN 62423:2012/A11:2021 e EN 62423:2012/A12:2022; nonché EN 60598-2-11:2013, quale modificata da EN 60598-2-11:2013/A1:2022. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche in detto allegato.

(9) È pertanto necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-2-30:2009 e EN 62423:2012, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, dato che tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

(10) È altresì necessario ritirare dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-2-11:2010 e EN 60598-2-11:2013, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, dato che tali norme sono state riviste. Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere tali riferimenti in detto allegato.

(11) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare il proprio materiale elettrico contemplato dalla norma armonizzata EN 60335-2-11:2010, quale modificata da EN 60335-2-11:2010/A1:2015 e EN 60335-2-11:2010/A11:2012; EN 60335-2-30:2009, quale modificata da EN 60335-2-30:2009/A1:2020, EN 60335-2-30:2009/A11:2012 e EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e rettificata da EN 60335-2-30:2009/AC:2010 e EN 60335-2-30:2009/AC:2014; EN 62423:2012, quale modificata da EN 62423:2012/A11:2021; o EN 60598-2-11:2013, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

(13) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificata:

(1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
(2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 17 settembre 2024.

...

ALLEGATO I

L’allegato I è così modificato:
1) le righe 78 e 92 sono soppresse;
2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

 N.

Riferimento della norma

«78a.

EN 60335-2-30:2009

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-30: Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali

EN 60335-2-30:2009/A1:2020

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/A12:2020

EN 60335-2-30:2009/A13:2022

EN 60335-2-30:2009/A2:2022

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014»;

«92a.

EN 62423:2012

Interruttori differenziali di Tipo F e B con e senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari

EN 62423:2012/A11:2021

EN 62423:2012/A12:2022»;

3) sono aggiunte le righe seguenti:

 

Riferimento della norma

«131.

EN IEC 60335-2-11:2022

Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2-11: Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo

EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022

 

EN 60598-2-11:2013

Apparecchi di illuminazione - parte 2-11: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per acquari

EN 60598-2-11:2013/A1:2022».

ALLEGATO II

Nell’allegato II sono aggiunte le righe seguenti:

 

Riferimento della norma

Data di ritiro

«120.

EN 60335-2-11:2010

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

17.9.2024

 

EN 60598-2-11:2013

Apparecchi di illuminazione - parte 2-11: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per acquari

17.9.2024».

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