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Direttiva (UE) 2019/1937

Direttiva  UE  2019 1937   Direttiva Whistleblowing

Direttiva (UE) 2019/1937 / Direttiva Whistleblowing - Consolidato Maggio 2023

ID 19220 | 15.03.2023

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

GU L 305/17 del 26.11.2019

La direttiva è entrata in vigore il 16 dicembre 2019, con l’obbligo di essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’Unione entro il 17 dicembre 2021.
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Aggiornamenti all'atto:

- M1 Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 (GU L 347 1 20.10.2020)
- M2 Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 (GU L 265 1 12.10.2022)

- Rettificata da:

- C1 Rettifica, GU L 104 del 25.3.2021, pag. 55 (2019/1937) 
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La Direttiva (UE) 2019/1937 stabilisce norme e procedure atte a garantire una protezione efficace degli «informatori», persone che segnalano informazioni acquisite in ambito professionale sulle violazioni del diritto dell’Unione in settori chiave. Le violazioni comprendono tanto atti od omissioni illeciti quanto le pratiche abusive.

La direttiva riguarda le segnalazioni su:

- violazioni delle regole nelle aree seguenti (elencate in dettaglio nella parte I dell’allegato)
-- appalti pubblici
-- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
-- sicurezza e conformità dei prodotti
-- sicurezza nei settori dei trasporti ferroviari, stradali, marittimi e nelle vie navigabili interne
-- tutela dell’ambiente, dalla gestione dei rifiuti alle sostanze chimiche
-- radioprotezione e sicurezza nucleare
-- sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali
-- sanità pubblica, diritti dei pazienti e controlli sul tabacco
-- protezione dei consumatori
-- tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
-- violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
-- violazioni riguardanti il mercato interno, comprese violazioni delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti le norme nazionali in materia di imposta sulle società.

La direttiva integra le specifiche disposizioni dell’Unione già contenenti disposizioni sugli informatori (in particolare sui servizi finanziari, il riciclaggio di denaro, i finanziamenti al terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente).

La direttiva:

- non pregiudica la responsabilità dei governi dei paesi dell’Unione di garantire la sicurezza nazionale;
- non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione o nazionale concernente la protezione delle informazioni classificate, la protezione del segreto professionale forense e medico, la segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari e le norme di procedura penale;
- lascia impregiudicate le norme nazionali relative all’esercizio da parte dei lavoratori dei loro diritti di consultare i propri rappresentanti o sindacati.

La legislazione copre una vasta tipologia di persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico, comprese le persone che forniscono segnalazioni dopo che il loro rapporto di lavoro è terminato:

- dipendenti, lavoratori autonomi, azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti e i candidati all’impiego;
- persone che assistono gli informatori in modo riservato, persone connesse alle persone segnalanti che potrebbero rischiare ritorsioni* in un contesto lavorativo e soggetti giuridici connessi alla persona segnalante.

Le persone segnalanti beneficiano di protezione a condizione che:

- abbiano prima segnalato (internamente ed) esternamente, ma non sia stata intrapresa alcuna azione;
- abbiano fondati motivi di ritenere che vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, sussista il rischio di ritorsioni o se le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse.

Le modalità di segnalazione comprendono:

- canali interni: tutte le società private con 50 o più dipendenti e, in linea di principio, tutti gli enti pubblici devono creare canali di segnalazione efficaci, garantendo la riservatezza; gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti e i comuni con meno di 10 000 abitanti possono essere esentati;
- canali esterni: le autorità nazionali competenti devono istituire canali di segnalazione che consentano la riservatezza delle segnalazioni;
- procedure per dare seguito e termini per il trattamento delle segnalazioni ricevute attraverso i canali interni ed esterni. Esse comprendono;
- l’obbligo di non divulgare l’identità della persona segnalante, con l’eccezione di circostanze estremamente limitate;
- la conformità con la legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati;
- la registrazione di ogni segnalazione orale o scritta ricevuta.

Protezione giuridica

Per beneficiare della protezione legale, la persona deve:

- avere fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nella legislazione e siano vere al momento della segnalazione;
- segnalare la violazione alle autorità competenti utilizzando i canali interni o esterni previsti. Gli informatori sono incoraggiati a comunicare le segnalazioni dapprima mediante i canali interni (all’interno dell’organizzazione) ove la violazione - - possa essere affrontata efficacemente a livello interno e ove ritengano che non vi siano rischi di ritorsione. Tuttavia, possono scegliere se riferire la segnalazione dapprima internamente o se segnalare direttamente tramite canali esterni alle autorità competenti.

Gli informatori:

- sono protetti contro ogni forma di ritorsione, quali licenziamento, retrocessione, intimidazione e inserimento nelle liste nere;
- hanno accesso a misure di sostegno adeguate, in particolare informazioni e consulenza indipendenti e assistenza legale conformemente alle norme dell’Unione in materia di assistenza giudiziaria in procedimenti penali e civili transfrontalieri;
- hanno accesso a misure correttive adeguate quali provvedimenti provvisori e immunità dalla responsabilità per la violazione delle clausole di non divulgazione nei loro contratti.

I paesi dell’Unione devono:

- assicurarsi che siano posti in essere adeguati canali di segnalazione interni ed esterni;
- adottare le misure necessarie per prevenire ritorsioni nei confronti di un informatore;
- rispettare il diritto a un ricorso effettivo a un giudice imparziale, alla presunzione di innocenza e ai diritti alla difesa delle persone interessate dalle accuse contenute nelle segnalazioni;
- prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni di determinate norme della direttiva, ad esempio per le persone che ostacolano la segnalazione o che attuano ritorsioni contro gli informatori;
- mettere in vigore la direttiva e notificare alla Commissione europea le misure di recepimento entro il 17 dicembre 2021; con una possibile esenzione per il recepimento delle disposizioni relative all’obbligo dei soggetti giuridici del settore - privato che hanno da 50 a 249 lavoratori che devono stabilire un canale di segnalazione interna entro al 17 dicembre 2023;
- fornire alla Commissione i dati annuali sul numero di segnalazioni ricevute e le indagini avviate, i loro risultati e le conseguenze finanziarie.
...
segue in allegato

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