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Decreto 15 luglio 2022

Decreto 15 luglio 2022

Decreto 15 luglio 2022

Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza.

(GU n.173 del 26.07.2022)

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Art. 1. Classificazione dei motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza

Sono classificati motoveicoli per uso speciale ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 200, comma 2, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 i motoveicoli caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e destinati in maniera esclusiva per «emergenza sanitaria per l’intervento rapido di soccorso sanitario, per il trattamento di base, per il monitoraggio dei pazienti e per il trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale sanitario e tecnico a bordo» e/o per «trasporto di plasma, emoderivati o emocomponenti».

Art. 2. Caratteristiche costruttive

1. Possono essere utilizzati come motoveicoli adibiti ai servizi di emergenza tutti i veicoli, omologati ai sensi del regolamento (UE) 168/2018, appartenenti alla categoria internazionale L5e, con esclusione dei tricicli con carrozzeria e dei tricicli non basculanti.
2. I motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza rispondono, inoltre, alle caratteristiche previste nell’allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

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D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada 

Art. 177 co. 1 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze 

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonche' degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. L'uso dei predetti dispositivi e' consentito altresi' ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei predetti dispositivi e' altresi' consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute puo' essere considerato in stato di necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorita' di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

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