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D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature

D.M. 11 aprile 2011

Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. 
(GU n.98 del 29-04-2011 - SO n. 111)
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Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.

Art. 2
1. Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l'INAIL e' titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1.

3. L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtu' di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicita' previsti per la pubblica amministrazione oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma 4.

4. Per le finalita' di cui all'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, presso l'INAIL e presso le ASL e' inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente puo' essere istituito, anziche' presso le singole ASL, su base regionale.

5. Qualunque soggetto abilitato e' iscritto a domanda nell'elenco. Il soggetto titolare della funzione ha faco1ta' di segnalare alla Commissione di cui all'allegato III, che e' parte integrante del presente decreto, per i successivi ed eventuali adempimenti, la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Con l'iscrizione all'elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al comma l.

6. L'elenco di cui al comma precedente e' messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi.

7. I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell'elenco di cui al comma 4, devono far parte dell'elenco previsto nell'allegato III.

8. Decorsi i termini temporali di cui al comma l, il datore di lavoro puo' avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'allegato III.

9. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'allegato I, che e' parte integrante del presente decreto.
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segue in allegato
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Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure è obbligo di ogni datore di lavoro.
Collaudi, verifiche e altre attività di controllo sono fondamentali per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro. 

Di seguito si riportano, in sintesi, le attività di verifica e controllo che il legislatore ha attribuito all’Inail, i riferimenti legislativi pertinenti, la modulistica per l’inoltro delle richieste ed i servizi online attivi.

Per le richieste per le quali è prevista l’apposizione della marca da bollo, laddove si proceda con inoltro telematico è necessario attestare l’apposizione della stessa mediante atto di notorietà.

La prima verifica periodica 
Il datore di lavoro deve rivolgersi all’Inail per la prima verifica, per le successive ad ASL/ARPA o ai soggetti, pubblici o privati, abilitati; la periodicità con la quale dette verifiche devono essere effettuate è indicata nell'allegato VII  al D.Lgs. 81/08.

Per l’effettuazione della prima verifica periodica l’Inail può avvalersi dei soggetti pubblici o privati abilitati, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011.
Sono di competenza del datore di lavoro:
- la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT) secondo l’apposita modulistica specifica per ciascuna tipologia di attrezzatura. 
- la richiesta della prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT), almeno sessanta giorni prima della scadenza, attraverso i moduli specifici.

Entro 45 giorni dalla richiesta di I verifica periodica l’Inail, in qualità di titolare dell’attività, può effettuare direttamente la prestazione o avvalersi del soggetto, pubblico o privato, abilitato scelto dal datore di lavoro nell’elenco regionale pertinente e specificato nella richiesta. 

Denuncia e verifica di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici 
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (art.2 del D.P.R. 462/01) ai sensi del D.M. 37/08 all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT).

In base all’art. 3 del D.P.R. 462/2001 risulta attribuito all'Inail il controllo a campione della "conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici".

La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile ad un nuovo impianto ed è volta all’accertamento della rispondenza degli impianti alle norme applicabili.

Riconoscimento d’idoneità di ponti sollevatori per veicoli
L’Inail provvede al riconoscimento d’idoneità dei ponti sollevatori per veicoli, sia leggeri (fino a 3,5 t) che pesanti (sopra 3.5 t), destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli.

Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a revisione a specifiche disposizioni (art. 241 comma 2 del D.P.R. 495/1992 e Decreto Direttoriale (D.D.) prot. R.D. 202 del 21.05.2013).

Il fabbricante del ponte sollevatore ovvero l’officina autorizzata deve richiedere all’Inail il riconoscimento d’idoneità secondo l'apposita modulistica.

Consulta online e scarica l'elenco completo soggetti abilitati PDF elaborato Certifico

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