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Corte Costituzionale sentenza n. 140/2021

Corte Costituzionale sentenza n. 140/2021

ID 14318 | 16.08.2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Denunciata violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole - Manifesta infondatezza della questione.

Processo penale - Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 - Termine massimo fissato in base alle misure organizzative adottate dal capo dell’ufficio giudiziario, comunque non oltre il 30 giugno 2020 - Violazione del principio di legalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 83, commi 4 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 7.

Sentenza

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 83, commi 4 e 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, promossi complessivamente dal Tribunale ordinario di Paola con ordinanza del 16 luglio 2020, dal Tribunale ordinario di Spoleto con ordinanza del 27 maggio 2020, dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanza del 18 giugno 2020 e dal Tribunale ordinario di Crotone con ordinanza del 19 giugno 2020, ordinanze iscritte, rispettivamente, ai numeri 133, 152, 159 e 165 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 40, 45, 47 e 49 prima serie speciale, dell’anno 2020. Visti l’atto di costituzione di P. G., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2021 e nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 (anticipata al giorno precedente) il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi gli avvocati Franco Rossi Galante e Paola Boccardi per P. G. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 25 maggio 2021.

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Per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g) , e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Paola, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, dai Tribunali ordinari di Spoleto, Roma e Crotone, con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Paola, Spoleto, Roma e Crotone, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Testo completo in allegato

G.U. 1a serie speciale n. 27 del 07.07.2021

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