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Obbligo vaccinale personale sanitario DL n. 44/2021 | Note

Obbligo vaccinale personale sanitario Note

Obbligo vaccinale personale sanitario DL n. 44/2021 / Note Novembre 2021

ID 13241 | Rev. 3.0 del 29 Novembre 2021 / Documento completo in allegato

A seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44, convertito con modificazioni in legge dalla Legge 28 Maggio 2021 n. 76, riguardante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (decreto-legge),  di seguito si forniscono note in merito alle novità introdotte afferenti:

- l’obbligatorietà della vaccinazione anti SARS-COV2 per tutti i sanitari e
- l'introduzione dello scudo penale per i sanitari che sono vaccinatori.
- la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 (GU n.217 del 10.09.2021) introduce l’Art 4-bis al Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 ed estende l'obbligo vaccinale, dal 10 ottobre 2021 al 31.12.2021, ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Il Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali (in GU n.282 del 26.11.2021) all’articolo 2, con l’introduzione dell’art 4-ter D.L. 44 del 1° aprile 2021 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari) dispone che dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3 -ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

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Obbligatorietà della vaccinazione anti SARS-COV2 per tutti i sanitari

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali è obbligatoria e gratuita la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2.


Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate. Viene, inoltre, dettata la disciplina perché ogni Ordine professionale trasmetta alla regione o alla provincia l’elenco degli iscritti a tale ordine. L’Ente locale provvederà quindi a verificare lo stato vaccinale di queste persone e, qualora non siano stati ancora vaccinati, provvederà in tal senso.

Le sanzioni per l'operatore sanitario che non si vaccina. In caso di accertata mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori sanitari.

La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 15 giugno 2021.

Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente.

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Figura 1: Obbligo vaccinazione operatori sanitari

Figura 1

Figura 2: Timeline procedure trasmissione/verifica elenchi

Figura 2

 

Figura 3: Verifica obbligo vaccinale

Obbligo vaccinale Note  Figura 3

 Figura 4: Sanzioni

Obbligo vaccinale Note  Figura 4

Scudo penale per i sanitari vaccinatori

Viene esclusa la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti Sars-Cov-2, in caso di osservanza delle regole cautelari relative all’attività di vaccinazione. Viene stabilito in particolare che la punibilità sia esclusa quando l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità, alle circolari e alle raccomandazioni fornite al personale addetto dalle autorità sanitarie nazionali. La norma avrà efficacia retroattiva.

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario


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Vedi il Documento riepilogativo:

Obbligo vaccinale   Tabella Soggetti Professionisti   lavoratori

Obbligo vaccinale - Tabella Soggetti: Professionisti / lavoratori

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2021
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Rev. Data Oggetto Autore
3.0 29.11.2021 Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Certifico Srl
2.0 12.09.2021 Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 Certifico Srl
1.0 01.06.2021 Legge 28 maggio 2021 n. 76 Certifico Srl
0.0 01.04.2021   Certifico Srl

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