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Circolare Inail n. 31 del 10 ottobre 2024

Circolare Inail n  31 del 10 ottobre 2024   Sanzioni civili omissione e evasioni contributive al 1  settembre 2024

Circolare Inail n. 31 del 10 ottobre 2024 / Sanzioni civili omissione e evasioni contributive dal 1° settembre 2024

ID 22723 | 14.10.2024 / In allegato

Circolare Inail n. 31 del 10 ottobre 2024 - Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive. Regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024. Modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 apportate dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

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L’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato il regime delle sanzioni civili stabilito dall’articolo 116, commi 8 (omissioni ed evasioni contributive), 10 (oggettive incertezze) e 15 (riduzione delle sanzioni civili), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le modifiche, in sintesi, prevedono:

1. per le omissioni contributive (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), l’applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori;

2. per le spontanee regolarizzazioni di evasioni contributive (denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi), l’applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7,5 punti se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. Questo regime si aggiunge a quello già previsto per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla denuncia, ai quali si applica la sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale l’applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole è subordinata al versamento della prima rata;

3. per le situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, a seconda che l’ammontare del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie oppure sia connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applica rispettivamente la sanzione civile per omissione o quella per evasione, ridotte del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione;

4. nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti soltanto gli interessi legali se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

5. per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, è stata aggiornata la disposizione che consente ai Consigli di amministrazione degli enti impositori di fissare i relativi criteri e modalità nelle ipotesi previste dalla norma, sempre sulla base di apposite direttive dei Ministeri vigilanti.

Il richiamo al “tasso ufficiale di riferimento” contenuto nel comma 8 dell’articolo 116 in argomento è da intendersi al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema (ORP), fissato dalla Banca centrale europea.

Per espressa previsione di legge, il nuovo regime sanzionatorio si applica dal 1° settembre 2024.

Inoltre, sono fatte salve le disposizioni che prevedono l’applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente2 (per esempio, regolarizzazioni previste da norme speciali, anche in materia di cartelle di pagamento).

[...]

Riepilogo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024

Condotta

Data pagamento

Misura sanzione

Condizioni

 

 

 

 

Omissione

 

Entro 120 giorni dalla scadenza in unica soluzione

Sanzione civile, in ragione

d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP), con tetto del 40 per cento

 

/

 

Oltre 120 giorni dalla scadenza

Sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP) maggiorato di 5,5 punti con tetto del 40 per cento

 

/

 

 

Spontanea regolarizzazione entro 12 mesi

 

Entro il termine fissato

dall’Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale

Sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento (ORP) maggiorato di 5,5 punti con tetto del 40 per cento

 

Subordinata al versamento della prima rata

 

Entro 60 giorni dal termine fissato dall’Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale

Sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento (ORP) maggiorato di 7,5 punti con tetto del 40 per cento

 

Subordinata al versamento della prima rata

 

Evasione

 

/

Sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, con tetto del 60 per centro

 

/

 

 

 

 

Situazione debitoria rilevata d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive

 

Entro il termine fissato dall’Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale

 

In caso di omissione, sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP) con tetto del 40 per cento ridotta al 50 per cento

 

Subordinata al versamento prima rata

 

Entro il termine fissato dall’Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale

 

In caso di evasione, sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, con tetto del 60 per cento ridotta al 50 per cento

 

Subordinata al versamento prima rata

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze

 

Entro il termine fissato dall’Istituto

 

Interessi legali

 

 

/

...

Fonte: INAIL

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