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Decreto 6 agosto 2024

Decreto 6 agoto 2024

Decreto 6 agosto 2024 | Contributi efficienza energetica

ID 22516 | 06.09.2024

Decreto 6 agosto 2024 Definizione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell'anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

(GU n.208 del 05.09.2024)

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Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto reca i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 212 del 2023 (di seguito denominato «il contributo»).
2. Il contributo di cui al presente decreto è un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario.
3. Il contributo è erogato a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, già trasferite alla contabilità speciale n. 1778 dell’Agenzia delle entrate, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e indebita- mento netto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto- legge 29 dicembre 2023, n. 212.

Art. 2. Beneficiari del contributo

1. Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto- legge n. 34 del 2020, per i quali sussistano le seguenti condizioni:

a) l’intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’artico- lo 119, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) il richiedente ha avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.

Art. 3. Spese ammesse al contributo

1. Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, per le quali, ai sensi della predetta disposizione, spetta la detrazione limitatamente al 70 per cento del loro ammontare.

2. Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro.

3. Ai fini dell’erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e all’articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus», risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 2 è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 a fronte degli interventi individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.

Art. 4. Richiesta del contributo

1. Ai fini dell’erogazione del contributo, le persone fisiche di cui all’articolo 2 trasmettono entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati all’articolo 2. Ciascun richiedente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.

2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

3. Le modalità di compilazione dell’istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

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