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Linee guida tutela dipendente pubblico che segnala illeciti

Delibera n  469 del 9 giugno 2021

Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

ID 22481 | 28.08.2024 / In allegato

Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 - Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)

L’obiettivo delle Linee guida consiste nel dettare una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un’efficace tutela. In particolare, le Linee guida si pongono i seguenti obiettivi regolatori:

a) fornire indicazioni utili ai fini dell’interpretazione delle norme dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e alle condizioni della tutela;
b) fornire indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni è opportuno approntino per tutelare la riservatezza dell’identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite;
c) proporre un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tenga conto dell’esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia e che ciascuna amministrazione potrà adattare sulla base delle proprie esigenze organizzative
d) dare conto delle procedure sviluppate dall’Autorità per la tutela della riservatezza dell’identità sia dei dipendenti delle altre amministrazioni che trasmettano all’A.N.AC. una segnalazione, sia dei propri dipendenti che segnalano condotte illecite.

L’art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1 della l. 179, individua l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite, ampliando la platea dei soggetti destinatari rispetto al previgente art. 54-bis, che si riferiva genericamente ai “dipendenti pubblici”.

La nuova formulazione dell’art. 54-bis include espressamente, al comma 2, nella nozione di dipendente pubblico le seguenti tipologie di lavoratori

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 ivi compreso il dipendente di cui all’art. 3;
- i dipendenti degli enti pubblici economici;
- i dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Ai fini dell’applicazione della disciplina del whistleblowing sono considerate le segnalazioni di condotte illecite effettuate solo da questi soggetti, come previsto dal co. 1 dell’art. 54-bis.

Le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano. Ciò in quanto lo stesso legislatore ha chiaramente distinto la trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite, che possono essere effettuate esclusivamente dai dipendenti pubblici, dalla comunicazione dell’adozione di misure ritenute ritorsive che possono essere trasmesse ad ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

Il tenore letterale della norma in questione, che fa riferimento ai soli «dipendenti pubblici» non consente allo stato, di estendere la disciplina ad altri soggetti che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore dell’amministrazione, non godono di tale status (ad es., stagisti, tirocinanti).

Il co. 2 dell’art. 54-bis non contiene alcuna indicazione esplicita sugli enti (datori di lavoro) tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che denuncia gli illeciti. Questi, tuttavia, sono individuabili grazie al medesimo comma 2 che, riferendosi ai dipendenti da tutelare, indirettamente identifica anche le amministrazioni di appartenenza (datori di lavoro) di questi ultimi.

[...]

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PREMESSA

PARTE PRIMA - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. AMBITO SOGGETTIVO
1.1. I SOGGETTI TUTELATI
1.2. GLI ENTI TENUTI A GARANTIRE LA TUTELA DEI DIPENDENTI AUTORI DI SEGNALAZIONI
2. AMBITO OGGETTIVO - LE SEGNALAZIONI E LA COMUNICAZIONE DI MISURE RITORSIVE
2.1. LE SEGNALAZIONI
2.2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
2.3. ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE
2.4. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI ANONIME
3. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER E SUE CONDIZIONI
3.1. TUTELA DELLA RISERVATEZZA
3.2. TUTELA DA MISURE DISCRIMINATORIE O RITORSIVE
3.3. LA «GIUSTA CAUSA» DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE COPERTE DALL’OBBLIGO DI SEGRETO
3.4. CONDIZIONI PER LA TUTELA
3.5. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO

PARTE SECONDA - LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI NELLE AMMINISTRAZIONI E NEGLI ENTI

1. IL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2. FASI DELLA PROCEDURA
2.1. LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA NEL PTPCT O IN ALTRO ATTO ORGANIZZATIVO
2 2. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI: PROCEDURE INFORMATIZZATE E TRADIZIONALI

PARTE TERZA - PROCEDURE DI ANAC: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E DELLE COMUNICAZIONI DI MISURE RITORSIVE

1. LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI
1.1. LA PRESENTAZIONE MEDIANTE LA PIATTAFORMA INFORMATICA DI ANAC
1.2. LA PRESENTAZIONE MEDIANTE PROTOCOLLO GENERALE DELL’ANAC
2. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
3. LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI MISURE RITORSIVE O DISCRIMINATORIE
3.1. LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI MISURE RITORSIVE ADOTTATE DALLE IMPRESE FORNITRICI DI BENI O SERVIZI O CHE REALIZZANO OPERE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
4. LA PERDITA DELLE TUTELE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ANAC (ART. 54-BIS, CO. 9)

Fonte: ANAC

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