Digestato equiparato in sostituzione dei fertilizzanti chimici | Novità DL 21/2022
ID 16170 | 22.03.2022 / Nota in allegato
Il Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21, misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (in GU n.67 del 21.03.2022), in vigore dal 22 marzo 2022, prevede all'art. 21 che, i Piani di utilizzazione agronomica devono contenere la previsione della sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato. Inoltre, viene modificata la definizione di digestato equiparato (di cui all'art. 52 decreto-legge n. 83 del 2012) considerandolo equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti ed in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con un successivo DM, da emanarsi entro il 21 aprile 2022, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.
Infine, vengono abrogati la lettera o-bis) del comma 1 dell’articolo 3 ed il Capo IV -bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, riguardanti la definizione di digestato equiparato e le modalità di utilizzo agronomico.
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Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21
Art. 21. Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, aumentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all’articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. All’articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.».
3. La lettera o-bis) del comma 1 dell’articolo 3 ed il Capo IV -bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
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Tabella correlazione - Modifiche art. 21 Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21
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Abrogazione dal 22.03.2022 (come disposto dall’art. 21 Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21)
Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: CAPO IV-bis Utilizzazione agronomica del digestato equiparato (Abrogato) Art. 31-bis. - (Condizioni di equiparabilita') 1. Sono condizioni di equiparabilita' del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica: a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento; Art. 31-ter. (Modalita' di utilizzo) 1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantita' di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura. 2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilita' dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili. Art. 31-quater. (Controlli) 1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato e' subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorita' regionale o provinciale. 2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
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o-bis) "digestato equiparato": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. (Abrogata)
b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissivita';
e) un utilizzo di sistemi di tracciabilita' della distribuzione con sistemi GPS.
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