Decreto 9 dicembre 2020
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria.
(GU n. 2 del 04.01.2021)
Entrata in vigore: 04/05/2021
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Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi:
a) servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili;
b) servizio di ricondizionamento e logistica di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili»: servizio di fornitura in noleggio di prodotti e servizio periodico di ritiro degli articoli da processare per successive attività di lavaggio, sanificazione, sterilizzazione, laddove necessaria, riparazione, laddove necessaria, stiratura, piegatura, confezionamento e consegna degli articoli trattati presso il sito servito;
b) «servizio di ricondizionamento e logistica di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili»: servizio periodico
di ritiro degli articoli da processare per successive attività di lavaggio, sanificazione, sterilizzazione, laddove necessaria, riparazione, laddove necessaria, stiratura, piegatura, confezionamento e consegna degli articoli trattati presso il sito servito.
Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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