D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416 / Tassa sulle emissioni di SO2 e NOx
Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.
(GU n.277 del 28-11-2001)
1. Il presente regolamento reca la disciplina della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.
3. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore cosi' prodotto, localizzati in un medesimo sito industriale, appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW; le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;
b) impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
e) reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) batteria di forni per coke;
g) cowpers degli altiforni;
h) impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
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