Decreto 7 agosto 2023 / Testo completo di annotazioni ADR
ID 20432| Ed. 1.0 del 21.09.2023
Decreto 7 agosto 2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR. (G.U. 20 settembre 2023 n. 220)
Testo corredato con annotazioni Testo Sezioni / Capitoli ADR richiamati nel Decreto 7 agosto 2023.
Premessa
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Oggetto
Art. 3. Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
Art. 4. Casi di esenzione per trasporti in colli
Art. 5. Casi di esenzione per spedizioni occasionali
Art. 6. Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione
Art. 7. Prescrizioni di sicurezza
Art. 8. Relazione di incidente
Art. 9. Disposizioni finali
Riferimenti ADR - Articoli DM 07 agosto 2023
Riferimenti ADR - Articolo 1 DM 07 agosto 2023 / Capitolo 1.2 ADR - Definizioni, unità di misura e abbreviazioni
Riferimenti ADR - Articolo 1, 2 e 8 DM 07 agosto 2023 / Capitolo 1.8 ADR - Misure di controllo e altre misure di supporto per l'osservanza delle disposizioni di sicurezza
Riferimenti ADR - Articolo 3 comma 1 lett. b) i) DM 07 agosto 2023 / Capitolo 3.3 ADR - Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti
Riferimenti ADR - Articolo 3 comma 1 lett. b) ii) DM 07 agosto 2023 / Capitolo 3.4 ADR - Merci pericolose imballate in quantità limitate
Riferimenti ADR - Articolo 3 comma 1 lett. b) iii) DM 07 agosto 2023 / Capitolo 3.5 ADR - Merci pericolose imballate in quantità esenti
Riferimenti ADR - Articolo 4 comma 1 lett. b) DM 07 agosto 2023 / Tabella 1.1.3.6.3 ADR
Riferimenti ADR - Articolo 4 comma 1 lett. b) DM 07 agosto 2023 / Sezione 1.1.3.6.4 ADR
Riferimenti ADR - Articolo 7 comma 2 DM 07 agosto 2023 / Capitolo 1.3 ADR - Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose
Il Decreto 7 agosto 2023 individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza prevista dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
- per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
- per trasporti in colli
- per spedizioni occasionali (rinfusa e cisterna)
- per esclusione dal campo di applicazione
Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:
a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;
b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' limitate»;
iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' esenti».
Casi di esenzione per trasporti in colli
Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) per ogni operatore, e' ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.
Casi di esenzione per spedizioni occasionali
Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o piu' delle correlate attivita' di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
c) il numero massimo di operazioni e' di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto.
Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.
Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione
Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attivita' di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.
Prescrizioni di sicurezza
Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalita' in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, e' responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. La registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all'autorita' competente su richiesta.
Relazione di incidente
Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell'inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformita' alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.
- Decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40
- Circolare 14 novembre 2000, n. A26 Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti. (GU n. 295 del 19.12.2020)
- Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
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Formato: pdf
Pagine: +140
Ed.: 1.0 2023
Pubblicato: 21/09/2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
Abbonati: Trasporto ADR/3RED/Full/Full Plus