Regolamento CPR 305/2011: Modifica alla Dichiarazione di Prestazione DoP
Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione.
Il modello di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 è adeguato al fine di essere rispondente ai progressi tecnici, di consentire la flessibilità richiesta dai diversi tipi di prodotti da costruzione e fabbricanti, nonché per semplificare la dichiarazione di prestazione.
L'esperienza pratica derivata dall'attuazione dell'allegato III indica che i fabbricanti necessitano di ulteriori istruzioni per redigere dichiarazioni di prestazione in materia di prodotti da costruzione che siano coerenti con la legislazione vigente.
Rendere disponibili tali istruzioni garantirebbe altresì l'applicazione armonizzata e corretta dell'allegato III.
Ai fabbricanti andrebbe concessa una certa flessibilità nella redazione delle dichiarazioni di prestazione, a condizione che essi forniscano in modo chiaro e coerente le informazioni essenziali prescritte dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011.
Al fine di identificare univocamente il prodotto a cui si riferisce una dichiarazione di prestazione con i relativi livelli o classi di prestazione i fabbricanti dovrebbero porre ogni prodotto in relazione al rispettivo prodotto-tipo e ad un dato insieme di livelli o di classi di prestazione per mezzo del codice di identificazione unico, secondo quanto prescritto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 305/2011.
Lo scopo dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 è permettere l'identificazione e la rintracciabilità di ogni singolo prodotto da costruzione mediante l'indicazione a cura dei fabbricanti di un numero di tipo, di lotto o di serie. Non è questo lo scopo della dichiarazione di prestazione, destinata ad essere usata successivamente per tutti i prodotti corrispondenti al prodotto-tipo ivi definito. Ne consegue che per le informazioni prescritte dall'articolo 11, paragrafo 4, non dovrebbe esservi obbligo di inserimento nella dichiarazione di prestazione.
GU L 159/41 del 28.5.2014
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