Radiazioni ionizzanti

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799

 Regolamento di esecuzione  UE  2016 799

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.

GU L 139 del 26.5.2016

Data di applicazione: 15/06/2019 Applicazione parziale (vedi art. 6 P 3 e Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502)

Articolo 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 marzo 2016. Tuttavia, l’allegato IC si applica a decorrere dal
, ad eccezione dell’appendice 16, la quale si applica a decorrere dal 2 marzo 2016.
________

Modificato da:

- M1 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018 (GU L 85 1 28.3.2018)
- M2 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/158 della Commissione del 5 febbraio 2020 (GU L 34 20 6.2.2020)
- M3 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione del 16 luglio 2021 (GU L 273 1 30.7.2021)

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024