Radiazioni ionizzanti
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Direttiva (UE) 2018/851

DirettivaUE2018851

Direttiva (UE) 2018/851 | Economia circolare Modifica Direttiva quadro rifiuti

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

GU L 150/109 del 14.06.2018

Entrata in vigore: 04.07.2018

Articolo 1 Modifiche

La direttiva 2008/98/CE è così modificata:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione.»;

2) all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale.

3) l’articolo 3 è così modificato:

a) sono inseriti i punti seguenti:
«2 bis. «rifiuto non pericoloso», rifiuto non contemplato dal punto 2;
2 ter. «rifiuti urbani»:
a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
2 quater. «rifiuti da costruzione e demolizione», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;»; [...]

Articolo 2 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 luglio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

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ALLEGATO

Sono inseriti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO IV bis ESEMPI DI STRUMENTI ECONOMICI E ALTRE MISURE PER INCENTIVARE L’APPLICAZIONE DELLA GERARCHIA DEI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 

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