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Contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt

La disciplina dei contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt

Update 06.12.2017: 

Pubblicato il Decreto 22 Novembre 2017
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

Sono abrogati:

a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.

Il Punto sulla disciplina normativa in ordine alla Prevenzione Incendi dei contenitori-distributori mobili di carburanti liquidi C cap. 9000 lt.

L'installazione dei contenitori-distributori mobili è relativa al rifornimento di:

a) Rifornimento di macchine ed automezzi non circolanti su strada

Il D.M. 19 marzo 1990 disciplina l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capienza non superiore a 9000 litri, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari e edili.

La lettera circolare M.I. prot. P322/4133 sott.170 del 9 marzo 1998, ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle sopra indicate, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.

Per tale tipologia di impiego, i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal citato DM 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti ai controlli di prevenzione incendi ex attività n.12 allegato l al DPR 151/2011, qualora di capacità
geometrica complessiva superiore a 1 m3.

Si evidenzia inoltre che a seguito dell'emanazione del DPR 151/2011, le previsioni del telegramma N. 4113/170 del 11/04/1990 e della nota prot. n.2640 del 25/02/2011, sono da ritenersi superate e pertanto i contenitori distributori mobili in uso presso aziende agricole, cave e cantieri sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, puntualizzando che, nel caso di attività esistenti alla data del 22/9/2011, il titolare dell'attività deve espletare i relativi adempimenti entro il 7 ottobre 2014 (rif. combinato art. 11 comma 4 DPR 151/2011 e art. 38 Legge 9 agosto 2013, n. 98).

b) Rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto

Il D.M. 12 settembre 2003 disciplina l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3 in contenitori­ distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto intendendo come tali quelle iscritte alla Camera di Commercio, con oggetto sociale l'attività di autotrasporto, che contemporaneamente siano, per quanto concerne:

- il settore del trasporto merci: imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori conto terzi;
- il settore del trasporto persone: imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.

Tali installazione sono soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuate al punto 13 dell'allegato 1 al DPR 151/2011.

Per entrambi i tipi di installazione si specifica quanto segue:

- per "capacità geometrica complessiva" si intende il volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile significando che ad esempio, un contenitore­ distributore avente volume geometrico di 6 m3 è soggetto ai controlli di prevenzione incendi anche se in esso è depositato meno di 1 m3 di carburante;
- il gasolio con temperatura di infiammabilità T > 55 - 56°C nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione è ammissibile in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche - i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.
Pertanto, ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il gasolio, pur avendo temperatura di infiammabilità inferiore ai 65°C, viene considerato quale liquido di categoria C ex DM 31/7/1934.

Da ultimo, come chiarito con nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica prot. P1202/4113 sott.170/B del 31/3/2008, l'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito e pertanto dovrà farsi ricorso a impianti di distribuzione carburante di tipo tradizionale, disciplinati dal DM 31/7/1934 e s.m.i.

Legge 11 agosto 2014, n. 116

La Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐ legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

L'Art. 1  ‐  bis "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni" del suddetto atto normativo dispone, tra l'altro:

"1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13 ‐bis e 13 ‐ ter , del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. " Resta immutato il quadro normativo in materia nelle restanti fattispecie.

Nel seguito si riporta una tabella riassuntiva degli adempimenti in materia.

Attività Normativa di riferimento Mezzi riforniti Adempimenti di prevenzione incendi
Azienda agricola, cave o cantiere ovvero altra attività produttiva.

DM 19/03/1990 "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri"

Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante
"Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto‐ legge 24 giugno 2014, n. 91,
recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". 

Mezzi non targati e non circolanti su strada

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività 12.a del DPR 151/2011 per capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 e fino a 9 m3.

n.b.:per le attività esistenti al 22/09/2011 presso aziende agricole,cave e cantieri, il termine per la presentazione della SCIA è il ottobre 2014


I depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore non soggetti a DPR 151/2011

Autotrasporto merci per conto terzi, autotrasporto persone in servizio di linea o taxi,noleggio con conducente

n.b.:Le ditte devono essere iscritte alla Camera di Commercio come ditte di autotrasporto 

DM 12/09/2003 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato,di capacità geometrica non superiore a 9 m3   in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto"

Automezzi targati circolanti su strada

Attività n.13.a del DPR 151/2011 per capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 e fino a 9 m3


VVF Alessandria 10.02.2014

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