Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99
Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
(GU n.38 del 15-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 28 )
Entrata in vigore del decreto: 1/3/92
Art. 1 Finalità
1. Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.
Art. 2. Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:
1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670;
2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1.;
3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualita' a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1.
b) Fanghi trattati: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione.
c) Agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonche' zootecnico;
d) Utilizzazione: il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo
a) Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:
1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670;
2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1.;
3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualita' a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1.
b) Fanghi trattati: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione.
c) Agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonche' zootecnico;
d) Utilizzazione: il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo
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Aggiornamento all'atto:
- Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288)
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