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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 | BAT trattamento rifiuti

BAT Rifiuti

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 | BAT trattamento rifiuti

della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

GUUE L 208/38 del 17.08.2018

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti riportate in allegato.
...

ALLEGATO CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES) PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Ambito di applicazione

Le presenti migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE, nello specifico:

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività:

a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura eseguiti prima di una delle altre attività di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
e) rigenerazione/recupero dei solventi;
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;

- 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio:

i) trattamento biologico;
ii) trattamento fisico-chimico;
iii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
iv) trattamento delle ceneri;
v) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:
i) trattamento biologico;
ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
iii) trattamento delle ceneri;
iv) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

-5.5. Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati all'allegato I, punto 5.4, della direttiva 2010/75/UE prima di una delle attività elencate all'allegato I, punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6, della stessa direttiva, con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

-6.11. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE e provenienti da un'installazione che svolge le attività di cui ai precedenti punti 5.1, 5.3 o 5.5.

Con riferimento al trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE, di cui sopra, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano anche il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse se il principale carico inquinante proviene dalle attività elencate ai punti 5.1, 5.3 o 5.5.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività:

- lagunaggio,
- smaltimento o riciclaggio di carcasse o di residui di animali contemplati dalla descrizione dell'attività di cui all'allegato I, punto 6.5, della direttiva 2010/75/UE, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT relative ai macelli e all'industria dei sottoprodotti animali (Slaughterhouses and Animal by-products industries — SA),
- trattamento in loco degli effluenti di allevamento, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame o di suini (Intensive Rearing of Poultry or Pigs — IRPP),
- recupero diretto (cioè senza pretrattamento) di rifiuti quali sostituti di materie prime in installazioni che svolgono attività contemplate da altre conclusioni sulle BAT, ad esempio:
- recupero diretto di piombo (ad esempio da batterie), zinco o sali di alluminio o recupero dei metalli provenienti dai catalizzatori: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi (NonFerrous Metals Industries — NFM),
-trasformazione della carta da riciclare: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone (Pulp, Paper and Board — PP),
- utilizzo dei rifiuti come combustibili/materie prime nei forni per cemento: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (Cement, Lime and Magnesium Oxide — CLM),
- (co)incenerimento, pirolisi e gassificazione dei rifiuti: potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration — WI) o in quelle per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants
- LCP),
- smaltimento dei rifiuti in discarica: rientra nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio. In particolare, il deposito sotterraneo permanente e quello a lungo termine (≥ 1 anno prima che avvenga lo smaltimento, ≥ 3 anni prima che avvenga il recupero) rientrano nella direttiva 1999/31/CE,
- bonifica in loco del terreno contaminato (cioè terreno non escavato),
- trattamento di scorie e ceneri pesanti: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration — WI) e/o in quelle per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP),
- fusione di rottami metallici e di materiali contenenti metalli: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi (Non-Ferrous Metals Industries — NFM), in quelle per la produzione di ferro e acciaio (Iron and Steel Production — IS) e/o in quelle per gli impianti di forgiatura e le fonderie (Smitheries and Foundries Industry — SF),
- rigenerazione di acidi e alcali esausti, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT per la lavorazione dei metalli ferrosi,
- combustione di combustibili, quando non genera gas caldi che entrano in contatto diretto con i rifiuti: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP) o nella direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT:

- effetti economici e effetti incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects — ECM),
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage — EFS),
- efficienza energetica (Energy Efficiency — ENE),
- monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (Reference Document on the General Principles of Monitoring — ROM),
- produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (Cement, Lime and Magnesium Oxide - CLM),
- sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nell'industria chimica (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector — CWW), — allevamento intensivo di pollame o di suini (Intensive Rearing of Poultry or Pigs — IRPP).

Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano ferme restando le disposizioni pertinenti della legislazione dell'UE, ad esempio la gerarchia dei rifiuti.

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