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Registro di esposizione: nuove modalità di trasmissione

Registro di esposizione: nuove modalità di trasmissione

Update 15 maggio 2018

A parziale integrazione della citata Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017, a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio, con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 14 maggio 2018 viene rilasciata un’implementazione al servizio telematico “Registro di esposizione” che consentirà anche ai datori di lavoro, non titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), di trasmettere all’Inail e alla Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva, i Registri di esposizione in argomento. Il Registro online sarà infatti immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale Inail www.inail.it.
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Per i datori di lavoro, o loro delegati, titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), dal 12 ottobre 2017 è disponibile il nuovo servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”.

Con la Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 e la Circolare n. 22 del 15 maggio 2018 sono illustrate le modalità di invio telematico mediante l’accesso ai servizi online del portale Inail, che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia della Asl competente per territorio.

I datori di lavoro pubblici e privati non titolari di una Pat provvederanno, invece, all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec.

Circolare INAIL n. 43 del 12 Ottobre 2017

Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”.  Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento.

La normativa degli anni novanta in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in primis il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) ha previsto flussi informativi riguardanti la protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con finalità di prevenzione e ricerca. In particolare, per gli aspetti qui di interesse, sono stati istituiti i Registri in oggetto nei quali il datore di lavoro, per quei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria poiché la valutazione del rischio ha evidenziato l’esposizione ad agenti cancerogeni mutageni e biologici appartenenti al gruppo 3 o 4, deve riportare i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata. Il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155 ha definito i modelli da utilizzare per il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Con l’approvazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183, emanato in attuazione dell’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito T.U. salute e sicurezza) recante le regole tecniche per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e in vigore dal 12 ottobre 2016, si prevede l’acquisizione telematica dei dati contenuti nei Registri di esposizione ex artt. 243, 260 e 280 del T.U. salute e sicurezza, la cui decorrenza è stata differita al 12 ottobre 2017 dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in coerenza con l’obbligo di trasmissione espressamente previsto e sanzionato dal legislatore nell’ambito delle disposizioni specifiche di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni e da agenti biologici (rispettivamente artt. 243 e 262, artt. 280 e 282 T.U. salute e sicurezza).

Rilascio registro di esposizione e modalità di invio telematico

In relazione a quanto precede, l’Inail ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”, che sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari
di Posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i sopra richiamati presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’Inail, nella sezione “Moduli e modelli - Ricerca e Tecnologia”.

L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti  di Inail e dell’organo di vigilanza. Il Registro online, infatti, sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale Inail www.inail.it.

Analogamente, nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.

I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo la predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.

Fonte: INAIL

Normativa correlata:

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