Radiazioni ionizzanti
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Regolamento (UE) 2017/776

CLP 10 adeguamento

Regolamento (UE) 2017/776

X Adeguamento al Progresso Tecnico e scientifico ATP Regolamento (CE) 1272/2008 CLP

Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Update 05.10.2018

Rettificato dal: Regolamento (UE) 2018/1480

Update 29.06.2017

Rettifica del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (G.U.U.E L116/1 05-05-2017).

Pagina 5, allegato, punto 2), lettera d), punto iii) che modifica la parte 1, sezione 1.1.3.2, dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, Nota 9: anziché:

«“Nota 9: La classificazione come mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %”»

leggasi:

«“Nota 9: La classificazione come mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore all'1 %”»

...

Modiche ALLEGATO VI Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose

Il Regolamento (UE) 2017/776 modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 così:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018.

Nell'allegato, il punto 1), le lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e le lettere a) e b) del punto 3) si applicano a decorrere dal 1° giugno 2017.

3. In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° dicembre 2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

G.U.U.E L116/1 05-05-2017

Entrata in vigore: 25-05-2017

Applicazione: 01-12-2018 (le sostanze e le miscele possono, prima del 01-12-2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del CLP, modificato dal presente regolamento)

Applicazione punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3): 01-06-2017

Tutti gli ATP del Regolamernto CLP

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