Radiazioni ionizzanti

Regolamento (CE) n. 1895/2005

Regolamento (CE) N. 1895/2005

Regolamento (CE) N. 1895/2005 della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

(GU L. 302 del 19 novembre 2005)
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1. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, fabbricati o contenenti una o più delle seguenti sostanze:

a) 2,2-bis (4-idrossifenil) propano bis (2,3-epossipropil) etere, di seguito denominato «BADGE» (n. CAS 001675-54-3) e alcuni suoi derivati;
b) bis (idrossifenil) metano bis (2,3-epossipropil) etere, di seguito denominato «BFDGE» (n. CAS 039817-09-9);
c) altri glicidil-eteri del novolac, di seguito denominati «NOGE».

2. Ai fini del presente regolamento, per «materiali e oggetti» si intendono:
a) materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di plastica;
b) materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie; e
c) adesivi.

3. Questo regolamento non si applica a contenitori o serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10 000 litri né alle tubature ad essi collegate ricoperte da rivestimenti speciali denominati «rivestimenti super resistenti».

ln relazione al Regolamento (CE) n. 1895/2005, il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto disciplina del regime sanzionatorio:

D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29

Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 6.000 a euro 60.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispetta le disposizioni di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.

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