Radiazioni ionizzanti

Decreto 14 novembre 2016

Decreto 14 novembre 2016

Decreto 14 novembre 2016 

Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

(G.U. n.12 del 16 Gennaio 2017)

Il Consiglio superiore di sanità del 14 giugno 2016, in accordo con le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità pur considerando fermo il valore di parametro stabilito nell'Allegato I del decreto legislativo n. 31/2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito.

La ricerca del parametro (Cromo VI) deve essere effettuata quando il valore del parametro (Cromo) supera il valore di 10 µg/l.

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