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Regolamento (UE) 2023/826

Regolamento  UE  2023 826

Regolamento (UE) 2023/826 / Specifiche di progettazione ecocompatibile consumo di energia stand-by

ID 19436 | 18.04.2023

Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione del 17 aprile 2023 che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008(CE) n. 107/2009

GU L 103/29 del 18.4.2023

Entrata in vigore: 08.05.2023

Applicazione: A decorrere dal 9 maggio 2025. Tuttavia, l’articolo 6, primo comma, si applica a partire dall'8 maggio 2023.

Modifiche:

Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione. (GU L 2023/2533 del 22.11.2023)

_______

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

[...]

Aticolo 3 Specifiche di progettazione ecocompatibile

Le specifiche di progettazione ecocompatibile sono fissate nell’allegato III.

Articolo 4 Valutazione di conformità

1. La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE costituisce il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della medesima direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della medesima direttiva.

2. Ai fini della valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni di cui all’allegato III, punto 3, lettera b), del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli effettuati conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica per un particolare modello sono state ottenute:

a) da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per quanto riguarda le informazioni tecniche da fornire a norma dell’allegato III del presente regolamento, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure

b) dai calcoli effettuati in base al progetto, per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi,

la documentazione tecnica del modello contiene i dettagli e i risultati di tali calcoli o estrapolazioni, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi.

La documentazione tecnica comprende un elenco dei modelli equivalenti di cui al primo e secondo comma, compresi gli identificativi del modello.

4. La documentazione tecnica comprende le informazioni di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 5 Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato V del presente regolamento.

Articolo 6 Elusione e aggiornamenti del software

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato apparecchiature progettate per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposte a prova, ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova, e reagire specificamente alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova per raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo energetico dell’apparecchiatura e ciascuno degli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

L’aggiornamento del software non determina una modifica delle prestazioni dell’apparecchiatura che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili a fini della dichiarazione di conformità.

Articolo 7 Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per le apparecchiature e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’adozione del presente regolamento figurano nell’allegato VI.

Articolo 8 Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 9 maggio 2027.

Il riesame valuta in particolare l’opportunità:

a) delle specifiche per i modi stand-by, spento e stand-by in rete;

b) delle specifiche per lo stand-by in rete per gli apparecchi HiNA (High Network Availability) e gli apparecchi con funzionalità HiNA e la loro distinzione rispetto agli apparecchi non HiNA;

c) di includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento altri gruppi di prodotti pertinenti, compresi i prodotti utilizzati nel settore dei servizi;

d) di stabilire specifiche per il modo di manutenzione della batteria dei caricabatterie.

Articolo 9 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1275/2008 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025.

Il regolamento (CE) n. 107/2009 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025.

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 maggio 2025. Tuttavia, l’articolo 6, primo comma, si applica a partire dall’entrata in vigore del regolamento.

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